I PARTITI POLITICI

L'ARTICOLO 49 DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 49 DELLA COSTITUZIONE

L'art.49 della Costituzione italiana recita:

"Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".

LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E PARTITI POLITICI

L'art.18 della Costituzione sancisce la libertà dei cittadini di associazione.

Tuttavia i partiti politici assumono una particolare importanza rispetto alle altre associazioni e, per questo, la Costituzione li ha posti in una posizione speciale disciplinandoli in modo autonomo nell'art.49.

Tale articolo è strettamente collegato con altri della nostra Costituzione:

  • l'art.1 che prevede che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il popolo, dunque, esercita la sua sovranità anche per mezzo dei partiti;
  • l'art.2 secondo il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. I partiti rappresentano una di queste formazioni sociali;
  • l'art.3 che fissa tra i compiti della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica del Paese.

PARTITI

I partiti politici sono associazioni di persone che hanno in comune una stessa ideologia e gli stessi interessi.

Essi sono associazioni non riconosciute e come tali soggette alle norme del Codice civile che le regolano.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEI PARTITI

Due sono gli elementi costitutivi dei partiti:

  • il programma intorno al quale convergono gli interessi dei suoi membri;
  • l'organizzazione che consente di creare un collegamento tra i suoi fondatori e i gruppi di aderenti ad esso.

DIRITTO DI ASSOCIARSI IN PARTITI

L'art.49 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti.

Tale libertà di associazione concorre al pluralismo democratico.

I cittadini, attraverso i partiti, partecipano alla vita politica dello Stato.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

LIMITI AL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTITI

Tre sono i limiti al diritto di associazione in partiti politici:

  • il primo è contenuto nella XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione che prevede che è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista;
  • il secondo è contenuto nel 2° comma dell'art.18 della Costituzione che vieta le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare;
  • il terzo è previsto nel 3° comma dell'art.98 della Costituzione, il quale prevede che la legge può stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per
    • i magistrati;
    • i militari di carriera in servizio attivo;
    • i funzionari ed agenti di polizia;
    • i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

METODO DEMOCRATICO E CONCORSO ALLA DETERMINAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE

L'art.49, nello stabilire che i tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, prevede che tale libertà sia finalizzata a concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Il principio del concorso vuole garantire la presenza di una pluralità di partiti e il loro trattamento paritario.

Per quanto concerne il principio del metodo democratico, non tutti sono concordi su come esso debba essere intrepretato. In modo particolare non è chiaro se debba riferirsi solamente all'attività esterna o anche a quella interna al partito.

Sicuramente questo principio va inteso nel senso che è assolutamente vietato l'uso di mezzi violenti, sia da un punto di vista fisico che morale, al fine di imporre determinate idee o scelte politiche.

Mentre sembrerebbe improbabile ipotizzare che la regola vada intesa nel senso che il partito debba adottare una struttura interna democratica e garantire che tutti gli associati partecipino in modo uguale all'attività politica. Appare improbabile, infatti, pensare che lo Stato possa entrare nella vita interna di un partito obbligandolo, ad esempio, ad adottare uno statuto tipo.

PARTITI E MOVIMENTI

I partiti non sono i soli operatori politici in uno Stato democratico e pluralista.

Ad essi si affiancano i movimenti politici. Questi ultimi, a differenza dei primi, si fanno portatori di obiettivi specifici.

Due sono le principali differenze tra partiti e movimenti:

  • i partiti competono per le elezioni alle cariche pubbliche cosa che normalmente non avviene nei movimenti;
  • i partiti sono dotati di una organizzazione gerarchica necessaria per la raccolta dei voti, l'ottenimento di incarichi, l'influenza delle decisioni pubbliche. I movimenti, invece, sono tenuti insieme dall'ideologia comune, da un comune nemico da combattere. Essi sono destinati a una vita più breve rispetto ai partiti a meno che non si istituzionalizzino.

 
 
 

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