L'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE

L'art.3 della Costituzione italiana recita:

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

L'articolo 3 della Costituzione fissa il principio di uguaglianzadi tutti i cittadini davanti alla legge.

Questo principio significa, innanzitutto, che la legge si applica sia ai governati che a quelli che governano: non si potrebbe parlare di uguaglianza se le norme non venissero applicate nei confronti di coloro che le emanano, che le eseguono, che le fanno rispettare o hanno comunque delle posizioni di autorità.

In secondo luogo il principio di uguaglianza fissa i requisiti che una norma giuridica deve avere affinché sia legittima: si deve riferire a tutti i cittadini, in altre parole essa non deve effettuare delle discriminazioni.

Il principio di uguaglianza davanti alla legge, quindi, pone innanzitutto un obbligo per il legislatore: egli deve predisporre norme che siano generali ed astratte:

  • generali in quanto riferite a tutti i soggetti di una comunità;
  • astratte in quanto devono riferirsi ad un caso ipotetico e non ad uno specifico soggetto.

La legge, dunque, non deve essere personale o relativa ad una situazione specifica.

Esempio: tutti i cittadini sono tenuti al pagamento delle imposte è una legge generale. I cittadini di colore sono tenuti al pagamento delle imposte non è una legge generale e, quindi, è illegittima.

Ciò non toglie che si possano avere situazioni che richiedono delle norme che riguardano solamente una determinata categoria di cittadini. Esempio: i cittadini proprietari di una casa pagano un'imposta su di essa. La norma è legittima anche se riguarda solamente una specifica categoria di cittadini che si trovano in una determinata condizione.

Possiamo dire che il principio di uguaglianza richiede che situazioni uguali siano trattate dal legislatore alla stessa maniera, mentre situazioni diverse siano trattate in maniera diversa. Ciò che è fondamentale, affinché una norma sia legittima, è che la differenziazione non sia arbitraria, priva di un fondamento logico, o ingiustificata. Quindi la distinzione è legittima se essa è ragionevolmente giustificata.

Esempio: i cittadini che possiedono una sola casa nella quale abitano, la cui rendita catastale non supera 500 euro, non sono tenuti a pagare nessuna imposta su di essa. La norma è legittima perché, pur essendovi un trattamento più favorevole per taluni soggetti proprietari di una casa rispetto ad altri, la differenziazione è basata sulla loro modesta condizione patrimoniale: si tratta di una casa non di lusso nella quale si vive e non certamente di un patrimonio che costituisce fonte di reddito.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

QUALIFICAZIONI DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

L'articolo 3 della Costituzione indica espressamente una serie di qualificazioni dei soggetti in base alle quali non possono essere fatte delle distinzioni. Queste qualificazioni sono:

  • sesso;
  • razza;
  • religione;
  • opinioni politiche;

  • condizioni personali e sociali.

Molte di queste qualificazioni sono alla base di discriminazioni storiche come quelle tra uomo e donna o quelle religiose o razziali.

Le leggi che pongono discriminazioni in funzione di tali qualificazioni sono da considerarsi costituzionalmente illegittime.

Esempio: in base all'art.3 della nostra Costituzione sono incostituzionali le leggi razziali o le norme che escludono le donne dall'esercizio di pubblici uffici.

La stessa Costituzione, però, prevede in altre norme delle eccezioni a tale regola: sono, ad esempio, le norme che tutelano le minoranze linguistiche (art.6); che regolano i rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse da quella cattolica (art.8); che garantiscono una adeguata protezione alla lavoratrice madre (art.37) o agli inabili e ai minorati (art.38).

UGUAGLIANZA FORMALE E UGUAGLIANZA SOSTANZIALE

Il principio secondo il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge è detto principio di uguaglianza formale ed è contenuto nel primo comma dell'art.3 della Costituzione.

Affermare che tutti i cittadini sono uguali non li rende effettivamente tali nella pratica: ostacoli di ordine economico e sociale creano delle differenze di fatto tra essi.

Esempio: pur avendo tutti i cittadini il diritto all'istruzione è evidente che, di fatto, il figlio di una famiglia benestante non avrà difficoltà a frequentare un'università prestigiosa anche lontano da casa a differenza del figlio di una famiglia di operai.

Per questa ragione il secondo comma dell'art.3 va oltre una semplice affermazione di uguaglianza formale di tutti i cittadini per stabilire che è compito dello Stato eliminare quegli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione pratica dell'uguaglianza di tutti i cittadini: questo principio è detto di uguaglianza sostanziale.

In parole povere è inutile scrivere nella Costituzione che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge se poi esistono condizioni che concretamente li portano ad essere diversi. Lo Stato deve fare di più: deve eliminare gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. In tal senso esso deve intervenire con apposite norme per eliminare quelle situazioni che portano taluni soggetti a trovarsi in condizioni economiche e sociali sfavorevoli. Questo significa prevedere norme che trattino situazioni diverse in modo differente al fine di correggere o compensare le diseguaglianze che si incontrano nell'economia e nella società.

Esempio: una legge che prevede delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile non è lesiva del principio di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, ma interviene per eliminare una discriminazione che spesso colpisce le donne nel mondo economico.

 
 
 

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