L'ARTICOLO 2 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

IL PRINCIPIO PERSONALISTA E IL PRINCIPIO PLURALISTA

ARTICOLO 2 DELLA COSTITUZIONE

L'art.2 della Costituzione italiana recita:

"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale ".

PRINCIPIO PERSONALISTA

L'articolo 2 della Costituzione italiana fissa il principio personalista: in altre parole la Repubblica riconosce i diritti inviolabili della persona.

Il fatto che lo Stato riconosca tali diritti significa che essi esistono già prima dello Stato. Quest'ultimo assume semplicemente un ruolo di garante relativamente al loro rispetto: quindi, i diritti inviolabili sono diritti naturali dell'individuo.

Se è vero che, a volte, gli interessi individuali devono essere sacrificati per tutelare degli interessi collettivi, ciò è ammissibile solamente in un contesto nel quale lo Stato ha come fine ultimo lo sviluppo della persona.

Il principio personalista pone un limite agli interventi che i pubblici poteri effettuano nella sfera dell'individuo anche se per un interesse pubblico: questo limite è rappresentato dai diritti inviolabili.

Così, ad esempio:

  • anche se la violazione delle norme può rendere necessario sottoporre le persone che le hanno commesse a restrizioni di libertà, l'art.13 della Costituzione stabilisce che è punita ogni violenza fisica e morale su di esse;
  • anche se, sempre in caso di violazione delle norme, è necessario infliggere delle pene, l'art.27 della Costituzione stabilisce che esse non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità;
  • anche se, a volte si rende necessario sottoporre una persona ad un trattamento sanitario obbligatorio, l'art.32 della Costituzione stabilisce che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO

La Costituzione non prevede una definizione di ciò che debba intendersi per diritti inviolabili dell'uomo, né un loro elenco: questa è stata una scelta dell'Assemblea Costituente al fine di evitare che, qualora con l'evolversi della società dovessero sorgere dei nuovi diritti inviolabili, essi non siano compresi nella nozione adottata o in nell'elenco ben definito.

Un esempio di un nuovo diritto inviolabile non presente all'epoca della stesura della Costituzione italiana è il diritto alla privacy.

Certamente tra i diritti inviolabili vi sono il diritto:


PROTEZIONE DEI DIRITTI

Il principio personalista non significa semplicemente che i pubblici poteri non possono interferire, oltre una certa misura, nella sfera dell'individuo, ma implica anche:

  • che essi debbano attivamente intervenire per proteggere i diritti degli individui da eventuali aggressioni di altri soggetti;
  • che essi debbano rimuovere quelle condizioni, economiche o sociali, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3 della Costituzione). Infatti, al principio personalista è legato il principio di uguaglianza anche se l'art.3 della Costituzione riguarda i cittadini e non l'individuo in quanto tale (cittadini e stranieri), come diremo meglio in seguito.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

L'articolo 2 della Costituzione, introduce tutti gli articoli della carta costituzionale dedicati ai diritti e ai doveri dei cittadini. In tal modo viene evidenziata l'importanza che si è voluto dare in sede di Assemblea Costituente al riconoscimento dei diritti umani.

Questa scelta è anche la conseguenza del periodo storico nel quale la Costituzione è stata promulgata e del fatto che l'Italia veniva dal periodo del fascismo in cui tali diritti erano stati fortemente limitati.

I diritti inviolabili sono riconosciuti e garantiti non solamente con riguardo al singolo individuo, ma anche con riferimento alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'individuo.

FORMAZIONI SOCIALI

Ma cosa si deve intendere esattamente per formazioni sociali? Anche in questo caso la Costituzione non contiene una precisa definizione.

Sicuramente, con questa espressione, si devono intendere:

  • i raggruppamenti a base naturale come la famiglia, le minoranze linguistiche;
  • i raggruppamenti a base volontaria come le associazioni, comprese quelle non riconosciute, i partiti politici, i sindacati, le confessioni religiose, ecc..

Normalmente, invece, si tende ad escludere dalle formazioni sociali quelle di natura economica come le società di capitali e le associazioni economiche in generale.

CITTADINI E STRANIERI

I diritti inviolabili dell'uomo sono riconosciuti all'uomo in quanto tale, quindi sia che si tratti di cittadini, sia che se si tratti di stranieri.

Però, se da una parte è vero che la nostra Costituzione riconosce e garantisce anche agli stranieri la titolarità dei diritti inviolabili, è anche vero che non c'è una perfetta coincidenza tra diritti fondamentali spettanti ai cittadini e diritti fondamentali spettanti agli stranieri.

Più precisamente non sempre l'estensione con la quale viene attribuito un diritto fondamentale ad uno straniero coincide con l'ampiezza e i limiti con i quali lo stesso diritto è riconosciuto al cittadino. Questo per svariate ragioni come:

  • la necessità di tutela delle frontiere dello Stato;
  • la necessità di evitare che la tutela degli stranieri determini un danno alla collettività nazionale o agli altri stranieri che sono regolarmente presenti nel territorio dello Stato.

A titolo di esempio possiamo dire che non spetta allo straniero il diritto di voto.

 
 
 

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