LE BASI DEL SISTEMA PENALE ITALIANO

L'ART.27 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 27 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L'art.27 della Costituzione italiana recita:

"La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte."

BASI DEL SISTEMA PENALE ITALIANO

L'art.27 della Costituzione fissa le basi del sistema penale italiano che si fonda su quattro principi:

  • il principio della responsabilità penale personale;
  • il principio della presunzione di non colpoveolezza;
  • il principio della finalità rieducativa della pena;
  • il principio di umanità della pena.

RESPONSABILITA' PENALE PERSONALE

Il primo comma dell'art.27 fissa il principio della responsabilità penale personale, in altre parole ognuno è responsabile esclusivamente delle proprie azioni e non può essere condannato per un reato commesso da altri.

Questa norma, come molte altre della nostra Costituzione, è stata voluta affinché non si ripetessero episodi frequenti durante il fascismo, come le rappresaglie su persone estranee ai fatti o le persecuzioni dei familiari degli oppositori al regime.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA

Secondo il principio di presunzione di non colpoevolezza nessuno può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

In Italia tre sono i gradi di processo previsti:

  • il processo di primo grado;
  • il processo di appello;
  • il ricorso in Cassazione.

L'imputato, cioè colui al quale viene attribuito un reato, non può essere considerato colpevole fino a quando non sia concluso anche l'ultimo dei tre gradi di processo previsti.

RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO

Scopo della pena non è solamente quello di punire un comporamento contrario alla legge: essa, infatti, deve tenedere anche alla rieducazione del condannato che sconta la pena definitiva in modo da favorirne il reinserimento nella società.

UMANITA' DELLA PENA

Secondo il principio di umanità della pena le pene inflitte ai condannati non possono essere contrarie al senso di umanità pertanto devono intendersi vietate pene corporali e forme di tortura.

Accogliendo tale principio, l'ultimo comma dell'art.27 della Costituzione, stabilisce anche che nel nostro paese non è ammessa, in nessun caso, la pena di morte.

In passato essa era prevista nei casi stabiliti dalle leggi militari di guerra, ma questa disposizione è stata soppressa.

 
 
 

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