EFFETTI DELLA SIMULAZIONE

EFFETTI DEGLI ATTI SIMULATI TRA LE PARTI, NEI CONFRONTI DEI TERZI E NEI CONFRONTI DEI CREDITORI

EFFETTI DEGLI ATTI SIMULATI

Per quanto riguarda gli effetti degli atti simulati occorre fare una distinzione. Bisogna distinguere tra gli effetti prodotti dall'atto tra le parti e gli effetti prodotti nei confronti di terzi.

EFFETTI TRA LE PARTI

Gli effetti tra le parti sono diversi a seconda che la simulazione sia assoluta o relativa:

  • se la simulazione è assoluta essa non produce alcun effetto tra le parti, dato che la loro intenzione era quella di non compiere alcun atto. In questo caso, infatti, il contrasto tra la volontà interna e quella dichiarata è perfettamente nota ad entrambe le parti e in base alla teoria dell'affidamento si può concludere che il negozio simulato non produce alcun effetto.

    Esempio: Tizio e Caio hanno simulato la vendita di un bene. Caio, però, approfittando dell'atto simulato vorrebbe vendere il bene a terzi. Tizio può far dichiarare dal giudice che l'atto è simulato e privo di effetti. Tale azione prende il nome di azione di accertamento;

  • se la simulazione è relativa, l'atto valido è quello dissimulato, cioè quello effettivamente voluto a condizione che:
    • l'atto dissimulato non sia un atto proibito dalla legge;
    • l'atto dissimulato abbia i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge.

    Esempio: se le parti hanno simulato una vendita, ma l'atto dissimulato è il realtà una donazione è necessario che essa:

    • non riguardi beni futuri perché la legge stabilisce che "la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante" (art.771 Codice civile);
    • sia fatta per atto pubblico (art.782 Codice civile).

ATTI ILLECITI

Se l'atto dissimulato è un atto illecito non ha effetto:

  • né l'atto simulato, perché non voluto dalle parti;
  • né l'atto dissimulato, perché illecito.

EFFETTI TRA LE PARTI DELLA INTERPOSIZIONE

Nel caso di interposizione fittizia, il negozio giuridico ha effetti nei confronti dell'effettivo contraente e non del prestanome.

Nell'ipotesi di interposizione reale si verificano gli effetti della rappresentanza indiretta.

Esempio: se Sempronio compra da Caio per conto di Tizio, il negozio concluso tra Caio e Sempronio è valido, ma Sempronio è obbligato a trasferire a Tizio il bene acquistato per suo conto, ma non in suo nome.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI

In merito agli effetti del contratto simulato nei confronti dei terzi occorre distinguere due casi:

  • quella dei terzi pregiudicati dalla simulazione;
  • quella dei creditori.

EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI

I terzi pregiudicati dalla simulazione sono coloro che acquistano dei diritti da colui che appare come titolare di essi, ma in realtà non lo è.

Esempio: Tizio e Caio simulano la vendita di un bene. In realtà si tratta di un negozio simulato in quanto Tizio non aveva intenzione di cedere il diritto di proprietà a Caio. Caio, però, a sua volta cede il bene ad un terzo.

Se i terzi sono in buona fede l'atto concluso produce tutti i suoi effetti, nonostante l'atto simulato: essendo i terzi ignari della simulazione la legge intende proteggerli.

Se invece i terzi erano a conoscenza della simulazione, non vi è l'esigenza di tutelarli. Di conseguenza, il loro atto non può essere opposto a coloro, che intendono far valere la realtà sull'apparenza del contratto simulato.

EFFETTI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI

Per ciò che concerne gli effetti nei confronti dei creditori occorre distinguere tra:

  • creditori dell'apparente acquirente. Essi hanno interesse a che l'atto simulato sia considerato efficace in modo da avere più beni sui quali rivalersi;
  • creditori dell'apparente alienante. Essi hanno interesse a che l'atto sia dichiarato simulato in modo che i beni venduti ritornino nel patrimonio dell'apparente venditore.

Per i creditori dell'apparente acquirente bisogna fare un'ulteriore distinzione tra:

  • creditori assistiti da garanzia reale su beni oggetto dell'atto simulato. Nei loro confronti non è opponibile la simulazione.

    Esempio: Tizio vende apparentemente un bene a Caio. Caio concede a Sempronio un'ipoteca sul bene. Se Sempronio è in buona fede, Tizio non può far valere nei suoi confronti la nullità dell'ipoteca come conseguenza della nullità dell'alienazione a Caio;

  • creditori chirografari, cioè privi di garanzia reale, il venditore apparente può opporre la simulazione ai creditori chirografari dell'acquirente apparente, in quanto tali creditori non hanno nessuno specifico diritto sui beni del debitore.

I creditori dell'apparente alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, facendo prevalere la realtà sull'apparenza, in modo da poter agire sui beni che solo apparentemente sono usciti dal patrimonio del debitore.

CONFLITTO TRA CREDITORI

Per quanto riguarda un eventuale conflitto che dovesse sorgere tra i creditori dell'apparente acquirente e i creditori dell'apparente alienante, visto che essi hanno interessi in contrasto gli uni con gli altri, bisogna fare una distinzione:

  • se il credito è sorto prima che sia stato stipulato l'atto simulato, i creditori chirografari dell'apparente alienante possono far valere la simulazione che lede i propri diritti e, facendo prevalere la realtà sull'apparenza, possono agire sui beni che apparentemente sono usciti dal patrimonio del loro debitore;
  • se il credito è sorto dopo che sia stato stipulato l'atto simulato, prevalgono i creditori chirografari dell'apparente acquirente dato che loro hanno fatto affidamento sull'apparente patrimonio del debitore nella concessione del credito.

 
 
 

LezioniDiMatematica.net

EconomiAziendale.net

SchedeDiGeografia.net

StoriaFacile.net

LeMieScienze.net

MarchegianiOnLine.net

Newsletter

Se vuoi essere informato ogni volta che il nostro sito viene aggiornato, iscriviti alla newsletter