BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, BENI MOBILI REGISTRATI

I BENI A SECONDA DELLA LORO NATURA

BENI IMMOBILI E BENI MOBILI

Un'importante distinzione a livello giuridico, tra i beni, è quella tra beni immobili e beni mobili.

Questa distinzione è contenuta direttamente nel Codice Civile.

BENI IMMOBILI

L'art.812 del Codice Civile contiene l'elenco di alcuni beni che sono considerati immobili. Essi sono:

  • il suolo;
  • le sorgenti d'acqua;
  • i corsi d'acqua;
  • gli alberi;
  • gli edifici;
  • le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio.

Oltre a questa elencazione, l'articolo in esame, fissa un criterio generale che permette di distinguere i beni immobili da quelli mobili. Per beni immobili si deve intendere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Quindi, possiamo dire che, sono beni immobili tutto ciò che non può essere trasportato da un luogo ad un altro senza alterarne la forma o la sostanza.

Lo stesso articolo, infine, elenca una serie di beni che, non sono di per sé immobili, dato che non sono incorporati al suolo, ma che sono equiparati ad essi per legge. Tali beni sono:

  • i mulini;
  • i bagni;
  • gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

BENI MOBILI

Sempre l'art.812 del Codice civile definisce beni mobili tutti gli altri beni. Quindi essi sono definiti per esclusione, ovvero sono beni mobili tutti quelli che non sono immobili, cioè tutti quei beni che possono essere trasportati da un luogo all'altro senza che venga alterata la loro forma o la loro sostanza.

L'art.814 del Codice civile precisa, poi, che sono beni mobili anche le energie naturali che hanno valore economico.

A questo proposito, va però precisato che fino a quando tali energie non diventano oggetto di utilizzazione o di sfruttamento sono a disposizione della generalità dei consociati e non possono essere considerati beni.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

DIVERSE FORMALITA' LEGALI PER BENI IMMOBILI E BENI MOBILI

La distinzione tra beni immobili e beni mobili è molto importante ai fini giuridici poiché diverse sono le formalità legali da utilizzare per il trasferimento della loro proprietà o per la costituzione, su di essi, di diritti reali.

L'acquisto e la trasmissione di un bene immobile, come pure la costituzione di diritti reali sui beni immobili, deve:

  • avvenire per iscritto;
  • essere reso pubblico mediante la trascrizione: ciò è necessario affinché l'atto sia efficace nei confronti dei terzi.

Esempio: se vendo un appartamento devo stipulare un atto scritto e devo trascrivere l'atto all'ufficio registro affinché esso abbia efficacia nei confronti dei terzi.

Per i beni mobili, invece, tali formalità non sono richieste.

Esempio: se vendo una bicicletta posso stipulare anche un contratto orale con l'acquirente.

BENI MOBILI REGISTRATI

Tra i beni mobili ne esistono alcuni che sono soggetti ad un regime particolare: essi sono i beni mobili registrati, disciplinati dall'art.816 del Codice civile.

Questi beni sono beni mobili che, per la loro importanza economica, sono iscritti in pubblici registri: per questo motivo sono detti beni mobili registrati.

A questi beni si applicano norme particolari per ciò che concerne la trascrizione e l'ipoteca, mentre per il resto sono soggetti alle norme relative ai beni mobili.

Sono beni mobili registrati: le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli.

DIRITTI REALI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI MOBILIARI

Esistono dei diritti che hanno per oggetto dei beni immobili: essi sono chiamati diritti reali immobiliari.

Esempio: il diritto che il proprietario di una casa ha sul proprio immobile è un diritto reale immobiliare.

Esistono poi dei diritti che hanno per oggetto dei beni mobili: essi sono detti diritti reali mobiliari.

Esempio: il diritto che vanta il proprietario di alcune merci su di esse è un diritto reale mobiliare.

 
 
 

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