FEDELTA' ALLA REPUBBLICA

L'ARTICOLO 54 DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 54 DELLA COSTITUZIONE

L'art.54 della Costituzione italiana recita:

"Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge."

NORMA DI DIFFICILE INTERPRETAZIONE

La norma in questione è di difficile interpretazione.

Sicuramente essa è stata voluta dal Costituente al fine di proteggere la Repubblica in un'epoca in cui vi erano ancora molti sostenitori della monarchia.

FEDELTA' ALLA REPUBBLICA

Il dovere di tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica è sancito nell'art.54 della Costituzione.

Tale dovere consiste soprattutto nell'obbligo di rispettare la Costituzione e le leggi ed in ogni caso non comporta un limite all'esercizio dei diritti inviolabili di libertà, soprattuto per ciò che concerne la libertà di manifestare il proprio pensiero.

La Repubblica italiana accetta il dissenso ideologico purché esso non giunga a comportamenti materiali volti a colpire le istituzioni democratiche.

In questo senso la dottrina prevalente ritiene che il mancato rispetto del dovere di fedeltà comporta l'applicazione dell’art. 283 del Codice Penale secondo il quale è punito chiunque "commetta un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato, o la forma del governo con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato".

Attualmente il dovere di fedeltà va inteso soprattutto come dovere di rispettare quelle norme della Costituzione che non possono essere modificate neppure da una legge di revisione costituzionale.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

FUNZIONI PUBBLICHE

Il secondo comma dell'articolo 54 stabilisce che coloro che sono chiamati a svolgere funzioni pubbliche devono adempierle con disciplina ed onore, in altre parole con moralità e nel pieno rispetto delle leggi.

Secondo alcuni autori, tale norma fisserebbe un dovere di fedeltà qualificato nei confronti di quei soggetti che esercitano pubbliche funzioni.

Tuttavia, l'opinione prevalente ritiene che il dovere di fedeltà grava su tutti i cittadini allo stesso modo, e che il secondo comma avrebbe come scopo quello di porre, in capo ai soggetti che esercitano una funzione pubblica, un ulteriore dovere che riguarda il modo in cui tale funzione deve essere svolta, ovvero con dignità ed onore.

Da questa interpretazione deriverebbero alcuni obblighi particolari come il divieto di iscriversi a partiti politici.

GIURAMENTO

Infine, l'art.54 della Costituzione stabilisce che i soggetti che svolgono funzioni pubbliche devono prestare giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Il giuramento è previsto dalla stessa Costituzione per:

  • il Presidente della Repubblica (art.91 della Costituzione);
  • il Presidente del Consiglio dei Ministri (art.93 della Costituzione);
  • i singoli Ministri (art.93 della Costituzione).

Inoltre, il giuramento è previsto da leggi ordinarie per:

  • i giudici della Corte Costituzionale;
  • i magistrati;
  • i Sindaci;
  • i Presidenti delle Regioni.

 
 
 

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