LA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA

L'ARTICOLO 31 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 31 DELLA COSTITUZIONE

L'art.31 della Costituzione italiana recita:

"La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo."

MISURE ECONOMICHE A FAVORE DELLE FAMIGLIA

Se con l'art.29, la Costituzione riconosce i diritti della famiglia, con l'art.31 stabilisce che è compito della Repubblica agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi compiti, attraverso delle concrete misure economiche: con questa norma si passa da un'enunciazione di principio ad un impegno concreto del Costituente che attribusce al legislatore l'onere di stabilire delle misure economiche reali che possano di fatto (e non solo a parole) favorire la formazione delle famiglie e sostenerle, in modo particolare quando si tratta di famiglie numerose.

Esempio: rientrano tra le misure economiche a sostegno delle famiglie gli assegni al nucleo familiare e le borse per il diritto alla studio universitario.


Nel momento in cui la norma costituzionale è stata scritta, le famiglie numerose rappresentavano in assoluto il caso nel quale vi era il maggior bisogno di un intervento pubblico. Oggi, però, accanto alle famiglie numerose, spesso hanno bisogno di un aiuto concreto anche molte famiglie con uno o due figli: si tratta soprattutto del bisogno di servizi come asili nido, dopo scuola, campi scuola estivi, che consentano ai genitori di lavorare e permettano ai bambini di essere accuditi senza che uno dei genitori (quasi sempre la madre) si veda costretto a rinunciare al lavoro.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

MATERNITA', INFANZIA E GIOVENTU'

Il secondo comma dell'art.31 afferma che la Repubblica protegge:

  • la maternità;
  • l'infanzia;
  • la gioventù;

Proprio questa disposizione ha consentito l'approvazione di norme a tutela della maternità come l'istituzione dei consultori familiari, o la previsione di un congedo obbligatorio per la donna negli ultimi mesi della gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino, ed anche di un ulteriore periodo di astensione facoltativa a cui si è aggiunto, di recente, anche il congedo concesso al padre per la nascita del figlio.

Sempre questa norma ha consentito l'approvazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza che non è stata più punita penalmente a partire dal 1978.

 
 
 

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