LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE

L'ARTICOLO 29 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE

La tutela della famiglia è prevista nella Costituzione italiana in tre articoli del secondo titolo: l'articolo 29, l'articolo 30, l'articolo 31.

ARTICOLO 29 DELLA COSTITUZIONE

L'art.29 della Costituzione italiana recita:

"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare."

TUTELA DELLA FAMIGLIA

L'art.29 della Costituzione è posto a tutela della famiglia, intesa come un insieme di due o più persone unite spontaneamente da vincoli affettivi (come ad esempio moglie e marito) o di sangue (come ad esempio genitori e figli): essa è la prima forma di vita in comune tra gli esseri umani.

Come è noto, l'art.2 della Costituzione stabilisce che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".

La più importante di queste formazioni sociali è senza alcun dubbio la famiglia.

SOCIETA' NATURALE

La Costituzione definisce la famiglia come una società naturale: vale a dire che la famiglia ha dei diritti originari preesistenti allo Stato che le norme giuridiche possono andare semplicemente a riconoscere. Infatti la famiglia nasce e funziona in base a principi naturali.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

IL MATRIMONIO

L'art.29 della Costituzione afferma che la famiglia è fondata sul matrimonio, in altre parole la famiglia nasce con la celebrazione del matrimonio che può essere:

  • civile, cioè celebrato in Comune dal Sindaco o da un suo delegato. Con il matrimonio civile i coniugi risultano sposati davanti allo Stato e il matrimonio produce gli effetti civili;
  • concordatario, cioè celebrato in Chiesa da un ministro del culto cattolico. Con il matrimonio concordatario i coniugi risultano sposati davanti allo Stato e davanti alla Chiesa e il matrimonio produce sia gli effetti civili che quelli religiosi.

FAMIGLIE DI FATTO

Se è vero che la nostra Costituzione afferma che alla base della famiglia vi è il matrimonio, è altrettanto vero che oggi sono sempre più frequenti le famiglie di fatto, cioè famiglie nate dalla convivenza di due persone, che non sono tra loro unite dal vincolo del matrimonio, ed eventualmente dei loro figli.

Le famiglie di fatto non hanno le stesse tutele giuridiche delle famiglie fondate sul matrimonio, anche se non sono del tutto prive di tali tutele.


Esempio: se due persone convivono non possono adottare dei minori perché questo diritto è riservato dalla legge alle persone unite dal vincolo del matrimonio. Esse, inoltre, non possono adottare il regime di comunione legale dei beni previsto dalla legge per le coppie sposate: quindi, ognuno dei due coniugi, resterà propritario dei propri beni acquisiti dopo il matrimonio.
Invece, gli eventuali figli nati dalla loro unione, hanno gli stessi diritti dei figli di coppie legalmente sposate.

UGUAGLIANZA DEI CONIUGI

L'art.29 della Costituzione stabilisce anche che il matrimonio è basato sull'uguaglianza dei coniugi: tale uguaglianza va intesa sia come uguaglianza morale che come uguaglianza giuridica.

Per uguaglianza morale si intende la reciproca collaborazione dei coniugi alla vita familiare.

L'uguglianza giuridica invece sta ad intendere che marito e moglie sono uguali davanti alla legge e, pertanto, nessuna norma giuridica può attribuire maggiori poteri all'uno o all'altro.

Tale uguaglianza può essere superata dalla legge, per espressa previsione dell'art.29 della Costituzione, solamente al fine di garantire l'unità familiare.

 
 
 

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