LA PROPRIETA' PRIVATA NELLA COSTITUZIONE

L'ARTICOLO 42 DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 42 DELLA COSTITUZIONE

L'art.42 della Costituzione italiana recita:

"La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità."

DIRITTO DI PROPRIETA' NELLA COSTITUZIONE

L'art.42 della Costituzione rappresenta una delle norme centrali della Costituzione economica.

La norma afferma che la proprietà dei beni economici può essere pubblica o privata: entrambe, dunque, sono poste su un medesimo piano.

PROPRIETA' PRIVATA

Per ciò che concerne la proprietà privata la norma in esame stabilisce che essa è riconosciuta e garantita dalla legge e che è compito della legge stabilirne i modi di acquisto e di godimento.

Allo stesso tempo prevede che è compito, sempre della legge, di fissarne i limiti. Tali limiti possono essere posti con due scopi:

  • assicurare la funzione sociale della proprietà privata;
  • renderla accessibile a tutti.

Dunque gli interessi del proprietario sono subordinati rispetto a quelli della collettività.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

ESPROPRIO

Tra i limiti alla proprietà privata vi è anche l'esproprio. Con l'esproprio lo Stato o un altro ente pubblico acquista in maniera forzata il bene: il proprietario, in altre parole, non può sottrarsi.

La proprietà privata può essere espropriata però, solamente a determinate condizioni, ovvero:

  • nei casi in cui ciò è previsto dalla legge;
  • per motivi di interesse generale. L'esproprio non è un atto arbitrario, ma ha finalità sociali;
  • dietro pagamento di un indennizzo. Quest'ultimo ha lo scopo di compensare il danno subito dal proprietario e non può essere solo simbolico, ma deve essere determinato in maniera tale da ripagarlo della perdita subita, anche se questo non significa che l'indennizzo debba necessariamente essere pari al valore di mercato del bene.

SUCCESSIONE

L'ultimo comma dell'art.42 della Costituzione si occupa della materia delle successioni e prevede che la legge stabilisce:

  • le norme e i limiti della successione legittima e di quella testamentaria;
  • i diritti dello Stato sulle eredità.

Quindi la norma fissa una riserva di legge in materia di successioni.

 
 
 

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