LO STATUS DI PARLAMENTARE

IMMUNITA' PARLAMENTARI E INDENNITA' PARLAMENTARI

L'ARTICOLO 68 E 69 DELLA COSTITUZIONE

L'art.68 della Costituzione italiana recita:

"I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza."


L'art.69 della Costituzione italiana recita:

"I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge."


STATUS DI PARLAMENTARE

Una volta che il deputato o il senatore è stato eletto (ma anche nel caso dei senatori nominati tali a vita) acquista lo status di parlamentare, cioè uno stato che gli attribuisce una serie di privilegi, che prendono il nome di immunità parlamentari, e che trovano ragione di essere nel ruolo di rappresentante del popolo che ha ogni membro del parlamento.

Proprio per questa ragione tali prerogative sono irrinunciabili perché non rappresentano dei privilegi personali, ma vogliono tutelare l'indipendenza del parlamentare in quanto tale.

INSINDACABILITA'

La prima immunità che deriva dallo status di parlamentare è l'insindacabilità prevista dall'art.68 della Costituzione, 1° comma.

Secondo tale norma i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

I membri del Parlamento godono di una libertà di manifestazione del proprio pensiero maggiore rispetto ai normali cittadini tanto da non poter essere perseguiti né sul piano civile, né su quello penale, né su quello amministrativo e contabile.

Questa disposizione vuole garantire la libertà di manifestazione del pensiero da parte dei parlamentari evitando che possano essere puniti per reati di opinione.

Ovviamente, l'insidacabilità sussiste solamente fino a quando i parlamentari agiscono come tali e non anche quando agiscono come privati cittadini per opinioni ed affermazioni che non sono collegabili al proprio ufficio, altrimenti essi verrebbero posti in una posizione di vantaggio rispetto agli altri cittadini.

Mentre va osservato che l'insidacabilità non ha limiti di durata nel senso che, anche quando cessa il mandato, il parlamentare non può essere perseguito per le opinioni espresse nel momento in cui ricopriva tale carica.


Una questione molto dibattuta, soprattutto in passato, era quella del luogo dell’insindacabilità, ovvero se essa dovesse riguardare solamente le opinioni espresse nell’aula parlamentare oppure dovesse valere anche per l’attività politica svolta al di fuori di essa come, ad esempio, durante i comizi, o nei dibattiti televisivi. L'opinione prevalente è che la tutela del parlamentare si estende anche al di fuori delle aule delle Camere anche se, questo, potrebbe avvantaggiare in alcune situazioni i parlamentari uscenti (che godono della insindacabilità) rispetto ai nuovi candidati (che, essendo privi dello status di parlamentare, non ne godono).

IMMUNITA' DAGLI ARRESTI

Il secondo comma dell'art.68 della Costituzione prevede un'altra immunità parlamentare che è l'immunità dagli arresti detta anche immunità penale.

Deputati e senatori non possono essere:

  • sottoposti a perquisizione personale o domiciliare;
  • arrestati;
  • privati della libertà personale;
  • mantenuti in detenzione;

senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene ad eccezione dei seguenti casi:

  • in esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna;
  • se colti nell'atto di commettere un reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

E' richiesta sempre la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza anche:

  • per sottoporre i parlamentari ad intercettazione, sotto qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni;
  • per il sequestro della loro corrispondenza.

La norma in esame prevede che l'autorità giudiziaria, prima di poter applicare provvedimenti restrittivi della libertà personale di un parlamentare (arresto) o domiciliare (perquisizione) o di corrispondenza (intercettazioni telefoniche), deve ottenere l'autorizzazione della Camera di appartenenza che potrà negare tale autorizzazione solamente se ritiene che dietro questi provvedimenti vi siano tentativi di persecuzione o di intimidazione.


Fino al 1993, l'autorizzazione della Camera di appartenenza doveva essere richiesta anche per dare inizio ad un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento. Poiché, però, tale norma veniva spesso usata in modo improprio, ovvero per sottrarre i parlamentari alla giustizia, la norma è stata abrogata.


Il giudice, per poter procedere nei confronti di un parlamentare, deve inviare la richiesta di autorizzazione al Presidente della Camera a cui lui appartiene, che la trasmette:


Alla Giunta spetta il compito di esaminare la richieste di autorizzazione e di formulare un parere favorevole o contrario, mentre la decisione finale spetta, in ogni caso, all'Assemblea. Essa, tuttavia, può negare l'autorizzazione solamente se la richiesta ha uno scopo persecutorio o intimidatorio nei confronti del parlamentare.


L'obiettivo della norma è quello di evitare che le autorità amministrative e giudiziarie possano utilizzare dei provvedimenti restrittivi della libertà al fine di condizionare i membri del Parlamento. E' ovvio, però, che laddove non vi sia l'intenzione, da parte di tali autorità, di condizionare o esercitare ritorsioni sul parlamentare, l'autorizzazione a procedere non può essere negata da parte delle Camere.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

INDENNITA'

Altro privilegio collegato allo status di parlamentare è l'indennità prevista dall'art.69 che spetta a tutti i membri del Parlamento e la cui misura è stabilita dalla legge.

Alla indennità si aggiunge una diaria, corrisposta per coprire le spese di soggiorno a Roma, e il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti di parlamentare.


La norma è in netta contrapposizione con quanto prevedeva lo Statuto Albertino secondo il quale per la carica di parlamentare non veniva corrisposta nessuna indennità. Chiaramente con questa impostazione potevano ricoprire le cariche parlamenteri solamente i benestanti, escludedovi di fatto tutti coloro che, non avendo una condizione economica agiata, non potevano permettersi di lasciare un lavoro per fare i parlamentari.

Va detto però, che già una legge del 1912 (legge 655) riconosceva un rimborso spese a deputati e senatori.


Se da una parte ai membri del Parlamento viene riconosciuto un trattamento economico, dall'altro ad essi viene richiesto di fornire informazioni sulla propria situazione patrimonale: essi, infatti, devono depositare tali informazioni, compresa la propria dichiarazione dei redditi, presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza oltre ad informazioni circa le spese sostenute per la propria campagna elettorale.

Inoltre ai parlamentari è riconosciuto, al termine del proprio mandato, un vitalizio, ovvero un trattamento previdenziale.

Se da una parte la remunerazione dei parlamentari prevista dalla Costituzione trova una sua motivazione, come si è detto, nel desiderio di rendere possibile l'accesso a tali cariche anche per i meno abbienti, dall'altra essa è fortemente criticata, per lo meno nel modo in cui è attuata al momento, poiché comporta uno sperpero del denaro pubblico.

CESSAZIONE DELLO STATUS DI PARLAMENTARE

La cessazione dello status di parlamentare e dei suoi privilegi si ha nei seguenti casi:

  • fine della legislatura o scioglimento anticipato delle Camere;
  • decadenza pronunciata dalla Camera nelle seguenti ipotesi:
    • sopravvenuta causa di inelegibilità;
    • sopravvenuta incompatibilità, nel caso in cui il parlamentare non eserciti la scelta tra le due situazioni tra loro incompatibili;
  • dimissioni volontarie;
  • morte del parlamentare.
 
 
 

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