ELEZIONE DEL SENATO

NUMERO DEI SENATORI, ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO, CIRCOSCRIZIONI

L'ARTICOLO 57, 58 E 59 DELLA COSTITUZIONE

L'art.57 della Costituzione italiana recita:

"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Provincie autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."


L'art.58 della Costituzione italiana recita:

"I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno."


L'art.59 della Costituzione italiana recita:

"E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque".


SUFFRAGGIO UNIVERSALE E DIRETTO

Il Senato, esattamente come la Camera dei deputati, è eletta a suffragio universale diretto.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

I senatori vengono eletti dai cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età.

Fino all'entrata in vigore della legge costituzionale n.1 del 2021, erano elettori per il Senato solamente coloro che avevano superato il 25° anno di età.

Possono essere eletti senatori coloro che hanno compiuto il 40° anno di età.


Nelle intenzioni dei Costituenti vi era l'idea di fare, del Senato della Repubblica, un’assemblea formata da membri di esperienza più maturi e più saggi, che tenesse sotto controllo il maggior impeto dei deputati della Camera. Per questo motivo si era deciso che i senatori dovessero avere un'età maggiore rispetto ai deputati, ma anche che la scelta dei senatori venisse fatta da un elettorato attivo più maturo. Come è stato già detto, la norma che prevedeva un eletterato attivo per il Senato di età maggiore rispetto all'elettorato attivo della Camera, è stata abolita, mentre è rimasta invariata la norma relativa all'elettorato passivo.

NUMERO DEI SENATORI

I senatori possono essere distinti in due categorie:

  • senatori elettivi, cioè eletti dai cittadini;
  • senatori non elettivi, cioè non eletti dai cittadini che prendono anche il nome di senatori a vita in quanto costoro rimangono in carica per tutta la durata della loro vita.

Il numero dei senatori elettivi è di 200, di cui 4 sono eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è stato ridotto dalla legge costituzionale n.1 del 2020: in precedenza essi erano 315. La stessa norma ha ridotto anche il numero dei deputati che sono passati da 630 a 400 in modo da lasciare inalterato il rapporto tra deputati e senatori (rapporto di 2 a 1).

La riforma è stata applicata con le prime elezioni del Parlamento successive all'entrata in vigore della legge costituzionale, ovvero con le elezioni avvenute il 25/09/2022.


Tra i senatori a vita rientrano:

  • i senatori di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica, salvo la possibilità da parte loro di rinunziare all'incarico;
  • i senatori nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

    Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a 5.

    In passato il 2° comma dell'art.59 della Costituzione recitava "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita in numero di cinque...". Questa norma diede vita a varie interpretazioni:

    • in un primo momento si ritenne che il numero dei senatori nominati dai Presidenti della Repubblica non potesse superare, nel complesso, il numero di 5 a prescindere dal fatto di essere stati nominati dal Presidente della Republica in carica o dai suoi predecessori;
    • successivamente, con il Presidente Pertini e poi con il presidente Cossiga, questa interpretazione restrittiva cessò e furono nominati senatori a vita, mai in numero superiore a 5 per ciascun Presidente, ma che complessivamente potevano superare tale limite;
    • in seguito si è tornati alla precedente interpretazione fino a quando la legge costituzionale n.1/2020 ha modificato il testo dell'art.59 della Costituzione stabilendo che il numero massimo dei senatori a vita eletti dai vari Presidenti della Repubblica, che si sono succeduti nel tempo, è di 5.

L'aver fissato un limite massimo dei senatori non elettivi (ad eccezione degli ex Presidenti della Repubblica) vuole evitare che si creino alterazioni alle maggioranze di Camera e Senato.


Anche i senatori nominati dal Presidente della Repubblica, come gli ex-Presidenti, possono rinunciare alla nomina.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

ELEZIONE A BASE REGIONALE

Il Senato è eletto a base regionale, ciò significa che ad ogni Regione è attribuito un deteminato numero di senatori in maniera proporzionale alla propria popolazione.

Il 3° comma dell'art.57 della Costituzione stabilisce che, "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il numero degli abitanti delle Regioni preso per effettuare il calcolo è quello che risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

La norma parla di abitanti della Regione e non di aventi diritto al voto, quindi nel calcolo si tiene conto anche dei minorenni.


In pratica nella ripartizione dei seggi tra le varie Regioni si procede così:

  • si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei senatori da eleggere esclusi quelli relativi alla circoscrizione Estero, ovvero si divide per 196 (200 - 4). Il valore determinato non è altro che il numero dei cittadini rappresentati da 1 senatore;
  • quindi si moltiplica il numero degli abitanti di ciascuna Regione per il quoziente intero ottenuto dal calcolo precedente e si ottiene il numero di seggi da assegnare ad ogni Regione.

Tuttavia il 2° comma dello stesso articolo stabilisce che nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a 3, salvo:

  • il Molise che ne ha 2;
  • e la Valle d'Aosta che ne ha 1.

Prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n.1/2021 era previsto che nessuna Regione potesse avere un numero di senatori inferiori a 7.

 
 
 

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