LA LEGISLATURA

COS'E' LA LEGISLATURA E QUANDO DURA

L'ARTICOLO 60 E L'ARTICOLO 61 DELLA COSTITUZIONE

L'art.60 della Costituzione italiana recita:

"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra."


L'art.61 della Costituzione italiana recita:

"Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti."

LEGISLATURA

Per legislatura si intende il periodo per il quale è eletto il Parlamento.

L'art.60 della Costituzione stabilisce che la durata della legislatura è di 5 anni.

Al termine della legislatura vengono indette delle nuove elezioni in modo che gli elettori possano scegliere se confermare i partiti che hanno governato il paese o se cambiarli in base al giudizio che si sono fatti sul loro operato.

PROROGA DELLA LEGISLATURA

La durata delle Camere non può essere prorogata.

L'unica eccezione è quella prevista dal 2° comma dell'art.60 della Costituzione e consiste nell'ipotesi di guerra. In questo caso la proroga deve essere disposta per legge, in altre parole la proroga delle Camere può essere consentita solamente dopo:

  • che il Parlamento ha deliberato lo stato di guerra a norma dell'art.78 della Costituzione;
  • che il Presidente della Repubblica ha dichiarato lo stato di guerra deliberato dalle Camere a norma dell'art.87 della Costituzione.

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE

Seppure i 5 anni sono la normale durata della legislatura, essa può avere una durata inferiore: in questi casi si parla di scioglimento anticipato delle Camere.

La materia è disciplinata dall'art.88 della Costituzione che assegna tale potere al Presidente della Repubblica.

Lo scioglimento anticipato delle Camere si può avere:

  • quando i rapporti tra Parlamento e Governo non sono più fondati sulla fiducia;
  • quando il Parlamento non è più rappresentativo del corpo elettorale.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

ELEZIONE DELLE NUOVE CAMERE

Sia nel caso in cui le Camere giungano al termine della legislatura, che nel caso di scioglimento anticipato, le nuove elezioni devono aver luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti.

La prima riunione delle nuove Camere deve avvenire non oltre il 20° giorno dalle elezioni.

Queste disposizioni, contenute nell'art.61 della Costituzione, hanno come scopo quello di evitare che, nonostante il termine della legislatura o lo scioglimento anticipato, le Camere continuino ad operare oltre il tempo necessario all'elezione dei nuovi parlamentari.

Inoltre, al fine di scongiurare un vuoto di potere nel passaggio dalle vecchie alle nuove Camere, lo stesso articolo della Costituzione stabilisce che i poteri delle precedenti Camere sono prorogati fino a quando non sono riunite le nuove Camere.

PROROGATIO

Si chiama prorogatio (si legge prorogazio) la temporanea proroga dei poteri delle Camere, nonostante la cessazione del loro mandato.

Scopo di questo istituto è quello di garantire la continuità tra il vecchio e il nuovo Parlamento.

Chiaramente, poiché il Parlamento è ormai sciolto, non può esercitare gli stessi poteri ed espletare gli stessi compiti svolti in precedenza, ma si deve limitare ad atti di ordinaria amministrazione.

La Costituzione contiene un'unica indicazione in merito, nell'art.85 al 3° comma, quando stabilisce che una volta sciolte, le Camere non possono procedere all'elezione del Presidente della Repubblica.

Per quanto concerne la nozione di ordinaria amministrazione va detto che è difficile stabilire con precisione quali atti parlamentari vi rientrino e quali no. D'altra parte sembra piuttosto difficile poter escludere alcuni atti, che difficilmente possono essere fatti rientrare tra quelli di ordinaria amminstrazione delle Camere, ma che non si può pensare siano preclusi al Parlamento in prorogatio, come ad esempio l'approvazione della legge di bilancio o la deliberazione dello stato di guerra. Quindi, più che parlare di atti di ordinaria amministrazione si dovrebbe parlare di atti che non possono essere costituzionalmente rinviati.


PROROGATIO E PROROGA DELLA LEGISLATURA

La prorogatio non va confusa con la proroga della legislatura:

  • la prima, infatti, serve esclusivamente a garantire una continuità delle Camere ed è ammissibile solamente per un periodo di tempo limitato che va dall'ultima riunione delle Camere ormai sciolte alla prima riunione delle Camere appena elette e che non può superare i 90 giorni (70 giorni, che rappresentano l'intervallo massimo tra lo scioglimento delle Camere e le nuove elezioni, più 20 giorni che costituiscono il tempo massimo che può intercorrere tra le elezioni e la prima riunione delle nuove Camere).

    Inoltre le Camere sciolte hanno dei poteri limitati, come si è detto in precedenza;

  • invece con la proroga, ammessa solamente nel caso di guerra, il Parlamento in carica rimane anche oltre i 5 anni della legislatura senza alcun limite temporale se non quello che deriva dal perdurare dello stato di guerra.

    Inoltre esso conserva i pieni poteri potendo svolgere ogni attività che gli compete.


 
 
 

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