LO STATO COSTITUZIONALE

I CARATTERI DELLO STATO MODERNO

NOZIONE DI STATO COSTITUZIONALE

Lo Stato costituzionale è uno Stato nel quale, l'ordinamento statale, è disciplinato dalla Costituzione.

Le funzioni dello Stato sono affidate ad organi distinti tra loro che prendono il nome di organi costituzionali.

COSTITUZIONI ELARGITE E COSTITUZIONI APPROVATE

Le Costituzioni, a seconda delle modalità relative alla loro emanazione, possono essere:

  • elargite od ottriate, se sono state concesse dal sovrano che va a limitare il suo potere assoluto;
  • approvate o deliberate o votate, se sono emanate in seguito alla votazione da parte di un organo appositamente costituito, l'Assemblea Costituente, e in alcuni casi sottoposte anche alla approvazione del popolo mediante referendum.

COSTITUZIONI RIGIDE E FLESSIBILI

A seconda dell'iter necessario per la modifica delle norme in esse contenute, le Costituzioni possono essere:

  • rigide;
  • flessibili.

Una Costituzione si dice rigida quando può essere modificata solamente da organi speciali o con procedure particolari, diverse rispetto a quelle necessarie per la modifica delle leggi ordinarie.

La Costituzione si dice flessibile se può essere modificata dai normali organi legislativi e seguendo la stessa procedura prevista per la modifica delle leggi ordinarie.

La Costituzione italiana è una costituzione rigida.

CARATTERI DELLO STATO COSTITUZIONALE

Uno Stato costituzionale presenta i seguenti caratteri:

  • uguaglianza di tutti i cittadini;
  • riconoscimento di alcune libertà fondamentali;
  • divisione dei poteri.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

DIVISIONE DEI POTERI

La divisione dei poteri è uno dei caratteri fondamentali dello Stato costituzionale.

La funzione legislativa, quella esecutiva o amministrativa e quella giurisdizionale sono affidate a organi distinti. Tali organi, posti al vertice dell'organizzazione dello Stato, sono detti organi costituzionali.

Essi godono di parità giuridica e sono autonomi ed indipendenti l'uno dall'altro.

Sono organi costituzionali:

  • il Parlamento a cui è affidata la funzione legislativa, ovvero il compito di emanare le leggi;
  • il Governo a cui è affidata la funzione esecutiva, cioè il compito di dare esecuzione alle norme e di amministrare;
  • la Magistratura a cui è affidata la funzione giurisdizionale, cioè quella di applicare le leggi in caso di una loro violazione o di controversie tra i singoli.

MONTESQUIEU.

La teoria della divisione dei poteri è stata formulata, per la prima volta, da Montesquieu nella sua opera Lo spirito delle leggi del 1748.

La sua teoria fu recepita nella Costituzione francese del 1791 che attribuiva il potere legislativo ad un'unica camera e quello esecutivo al re, fissando competenze specifiche per ognuno dei due organi.

DEROGHE AL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI

La teoria della divisione dei poteri è accettata, attualmente, in tutti gli Stati costituzionali.

Tuttavia la sua applicazione rigorosa non risulta sempre possibile, per cui le Costituzioni spesso prevedono che, funzioni che spettano normalmente ad un organo, possano in particolari casi, essere assolte da un altro organo.

Così, ad esempio, il Governo, pur non avendo funzioni legislative, può emanare le leggi sostanziali, cioè decreti legge e decreti legislativi. Pur essendo le attività amministrative di competenza del Governo, la magistratura può svolgere alcune di queste attività, come l'omologazione delle società commerciali.

 
 
 

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