CONFLITTI DI INTERESSE TRA RAPPRESENTANTE E RAPPRESENTATO

CONFLITTO DI INTERESSE TRA RAPPRESENTANTE E RAPPRESENTATO. CONTRATTO CON SE STESSO

RAPPRESENTANZA NELL'INTERESSE DEL RAPPRESENTANTE

Normalmente la rappresentanza è conferita nell'interesse del rappresentato. Non si può, però escludere, l'ipotesi in cui il rappresentato conferisca, intenzionalmente, la rappresentanza nell'interesse del rappresentante. In quest'ultimo caso il rappresentante è detto procurator in rem suam.

Esempio: l'art.1977 del Codice civile disciplina la cessione dei beni ai creditori. Esso recita: "La cessione dei beni ai creditori è il contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti". La procura conferita ai creditori o ad alcuni di essi è conferita anche nel loro interesse e non solo nell'interesse del debitore.

Quando il mandato è conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non può essere revocato, a meno che non sia diversamente stabilito o non ricorra giusta causa di revoca (art.1723 Codice civile).

CONFLITTO DI INTERESSI TRA RAPPRESENTANTE E RAPPRESENTATO

Quando la rappresentanza è conferita nell'interesse del rappresentato, può sorgere un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Questa situazione si verifica quando, il rappresentante, nel concludere il negozio giuridico, fa i propri interessi o quelli di un terzo. Esempio: Tizio affida a Sempronio una procura speciale per vendere un determinato bene. Al momento della vendita Sempronio percepirà un compenso per la sua opera. Sempronio, avendo bisogno di liquidità, vende al primo potenziale acquirente il bene di Tizio anche se il prezzo concordato è inferiore rispetto a quello che si sarebbe potuto spuntare.

Le condizioni che devono verificarsi affinché il negozio sia annullabile sono due:

  • il rappresentante deve aver agito in conflitto di interessi con il rappresentato;
  • il terzo doveva essere a conoscenza di tale conflitto di interessi o avrebbe potuto conoscerlo con la ordinaria diligenza.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

CONTRATTO CON SE STESSO

La figura del contratto con se stesso si ha quando il procuratore rappresenta contemporaneamente:

  • il compratore;
e
  • il venditore.

Esempio: Tizio intende vendere della merce. Caio intende comprare la stessa merce. Sempronio, rappresentante sia di Tizio che di Caio, vende per conto di Tizio e acquista per conto di Caio. Altro caso di contratto con se stesso si ha quando Tizio intende vendere della merce e, Sempronio che è il suo rappresentante, l'acquista per se stesso.

VALIDITA' DEL CONTRATTO CON SE STESSO

Il contratto con se stesso è annullabile. Secondo alcuni autori esso è annullabile sempre, senza che vi sia bisogno di dimostrare il conflitto di interessi. Secondo altri, invece, esso è annullabile solamente se esiste un danno effettivo.

Il contratto con se stesso è valido quando:

  • il rappresentato ha autorizzato espressamente la conclusione del contratto;
  • il rappresentato ha stabilito a priori il contenuto del contratto;
  • il prezzo di vendita è imposto dalla legge.

In questi casi, infatti, si esclude la possibilità che sorga un qualsiasi conflitto di interessi.

 
 
 

LezioniDiMatematica.net

EconomiAziendale.net

SchedeDiGeografia.net

StoriaFacile.net

LeMieScienze.net

MarchegianiOnLine.net

Newsletter

Se vuoi essere informato ogni volta che il nostro sito viene aggiornato, iscriviti alla newsletter