IL MINORE EMANCIPATO

INCAPACI RELATIVI

CAPACITA' DI AGIRE

La capacità di agire si raggiunge al compimento della maggiore età.

Esiste, però, un caso nel quale il minorenne acquista la capacità di agire seppure in maniera limitata: si tratta del caso del minore emancipato.

MINORE EMANCIPATO

Il minore emancipato è un minorenne che ha superato i 16 anni di età e che viene autorizzato dal Tribunale a sposarsi prima del compimento della maggiore età.

Il nostro ordinamento giuridico, infatti, prevede che il matrimonio possa essere contratto solamente al compimento della maggiore età. Poiché il matrimonio è una scelta molto importante per la propria vita e per quella degli altri si ritiene che esso possa essere contratto solamente da persone mature e consapevoli.

Tuttavia, quando esistano gravi motivi, il matrimonio può essere contratto anche dal minore che abbia compiuto i 16 anni di età. Perché possa essere contratto il matrimonio, è però necessaria l'autorizzazione del Tribunale. Quest'ultimo deve sentire il pubblico ministero e i genitori dei ragazzi o, eventualmente, il tutore. Il parere di costoro non è tuttavia vincolante (art.84 Codice Civile).

Esempio: lo stato di gravidanza della ragazza è spesso considerato un grave motivo che giustifica la contrazione del matrimonio prima del compimento del 18° anno di età, ma a condizione che i i ragazzi che intendono sposarsi abbiano raggiunto un adeguato livello di maturità.

MINORE EMANCIPATO E CAPACITA' DI AGIRE

Il minore, in questo caso, diventa di diritto emancipato, cioè acquista la capacità di agire, ma in modo limitato. Infatti, il minore emancipato può compiere, da solo, soltanto atti di ordinaria amministrazione.

Per atti di ordinaria amministrazione si intendono quegli atti che non vanno a modificare il patrimonio di un soggetto.

Esempio: l'acquisto di un mobile è un atto di ordinaria amministrazione.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, cioè per quegli atti che modificano il patrimonio di un soggetto è necessario il consenso del curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale.

Esempio: l'acquisto o la vendita di un appartamento rappresenta un atto di straordinaria amministrazione.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

CURATORE

Il curatore è una persona maggiorenne che viene nominata dal Tribunale. Questa deve apporre la propria firma "per assistenza" acconto a quella del minore emancipato al momento del compimento dell'atto che eccede l'ordinaria amministrazione. In caso contrario l'atto è invalido.

Se il minore è sposato con una persona maggiorenne, il coniuge è il suo curatore.

Se, entrambi i coniugi sono minorenni, il giudice può nominare un solo curatore che viene scelto, se possibile, tra i genitori (art.390 Codice civile).

Nel caso in cui il curatore dovesse rifiutare il consenso al compimento di un atto, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se ritiene che il rifiuto sia ingiustificato, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto (art.395 Codice civile).

MINORE EMANCIPATO ED IMPRESA COMMERCIALE

L'art.397 del Codice civile disciplina l'ipotesi di esercizio di un'impresa commerciale da parte del minore emancipato.

Il minore emancipato, se autorizzato dal giudice, può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore. In questo caso egli può compiere da solo gli atti di straordinaria amministrazione, sia inerenti l'esercizio dell'impresa che estranei all'esercizio dell'impresa. In altre parole egli acquista la piena capacità di agire.

 
 
 

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