LA CAPACITÀ DI AGIRE DEI MINORI
INCAPACI ASSOLUTI
MINORE ETA'
Una delle cause limitatrici della capacità di agire è la minore età.
Minorenne è colui che non ha ancora compiuto il 18° anno di età. Egli ha la capacità giuridica, ma non la capacità di agire.
Il minore di età è assolutamente incapace nel senso che, non può concludere nessun negozio giuridico.
Esempio: un minorenne eredita un appartamento. Egli è proprietario dell'appartamento, ma non può venderlo o affittarlo.
Il minore è sottoposto alla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, ovvero i genitori sono i rappresentanti legali del figlio e agiscono in suo nome e per suo conto.
La responsabilità genitoriale deve essere "esercitata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio" (art.316 Codice civile)
L'art.317 del Codice civile stabilisce che "nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio".
RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI GENITORI
Il modo in cui i genitori devono esercitare la responsabilità genitoriale è stabilito dall'art.320 del Codice civile.
Tale articolo prevede che i genitori:
- rappresentano i figli nati e i nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione in tutti gli atti civili;
- amministrano i beni dei figli.
Gli atti di ordinaria amministrazione, cioè quegli atti che non modificano il patrimonio di un soggetto, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. A tale regola fanno eccezione i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento.
I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione, cioè quegli atti che modificano il patrimonio di un soggetto, salvo il caso in cui vi sia una necessità o utilità evidente per il figlio e, in ogni caso, solamente dopo l'autorizzazione del giudice tutelare, cioè di un magistrato a cui spetta il compito di tutelare il minore.
Esempio: Carlo è minorenne ed è proprietario di un appartamento donatogli da un lontano parente. I genitori possono affittare l'appartamento: questo è un atto di ordinaria amministrazione che non modifica il patrimonio di Carlo.
Essi, però, non possono vendere l'appartamento essendo questo un atto di straordinaria amministrazione che va a modificare il patrimonio di Carlo. La vendita sarebbe possibile solo in caso di necessità o utilità evidente per Carlo, ad esempio per poter proseguire gli studi all'estero, e comunque sempre dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare.
RESPONSABILITA' GENITORIALE E PATRIA POTESTA'
La responsabilità genitoriale era un tempo chiamata patria potestà. Nel febbraio 2014, in seguito ad una modifica delle norme del diritto di famiglia, l'espressione patria potestà è stata sostituita da quella di responsabilità genitoriale.
Mentre, quando si parla di responsabilità genitoriale, si pone l'attenzione su quel complesso di diritti e doveri del genitore che egli deve esercitare nell'interesse dei figli minori, quando si parla di potestà si fa riferimento ad un complesso di poteri attribuiti al genitore e finalizzati a formare il minore che si trova in uno stato di passiva soggezione rispetto al genitore.