IL NEGOZIO GIURIDICO

NOZIONE DI NEGOZIO GIURIDICO E VARIE SPECIE

NOZIONE DI NEGOZIO GIURIDICO

Il Codice civile non contiene una definizione di negozio giuridico.

In dottrina, con questa espressione, si intende una manifestazione di volontà il cui obiettivo è quello di produrre effetti giuridici riconosciuti e protetti dalla legge. In altre parole il negozio giuridico produce la costituzione, la modifica o l'estinzione di un rapporto giuridico.

CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZIO GIURIDICI

I negozi giuridici si possono classificare, in base:

  • agli effetti che producono;
  • alle volontà necessarie a costituirli;
  • alla forma;
  • al vantaggio che ne derivano;
  • alla funzione;
  • all'effetto che producono sul patrimonio;
  • al momento in cui producono effetto.

NEGOZI COSTITUTIVI, MODIFICATIVI, ESTINTIVI

A seconda degli effetti che producono i negozi giuridici si differenziano in:

  • negozi costitutivi;
  • negozi modificativi;
  • negozi estintivi.

I negozi costitutivi determinano la costituzione di un rapporto giuridico, quelli modificativi una modifica del rapporto giuridico e quelli estintivi la cessazione del rapporto giuridico.

NEGOZI UNILATERALI, BILATERALI, PLURILATERALI

A seconda delle volontà necessarie a costituirli, i negozi giuridici si differenziano in:

  • negozi unilaterali;
  • negozi bilaterali;
  • negozi plurilaterali.

I negozi unilaterali sono quelli che si perfezionano con la manifestazione di volontà di una sola parte. Esempio: il testamento, l'accettazione o la rinuncia dell'eredità, il riconoscimento di un figlio naturale.

I negozi bilaterali sono quelli che si perfezionano con la manifestazione di volontà di due parti. Esempio: la vendita, la permuta, la locazione.

I negozi plurilaterali sono quelli che si perfezionano con la manifestazione di volontà di più di due parti. Esempio: la costituzione di un'associazione o di una società.

NEGOZI PLURIPERSONALI

Quando parliamo di negozi unilaterali diciamo che essi si perfezionano con la manifestazione di volontà di una sola parte e non di una sola persona. Questo perché una parte può essere costituita anche da più persone le quali formano un unico centro di interessi. Esempio: è un negozio unilaterale quello con il quale più comproprietari di uno stesso immobile conferiscono, tutte insieme, ad un agente immobiliare una procura a vendere.

Quando una parte è formata da più persone si parla di negozi pluripersonali.

I negozi pluripersonali, a loro volta, possono essere:

  • atti collettivi, nei quali le dichiarazioni di volontà mirano ad un fine comune, ma non si fondono tra loro. Esempio: una delibera condominiale. La volontà che deriva dall'atto è unica, ma le diverse dichiarazioni di volontà rimangono distinte;
  • atti collegiali, nei quali le dichiarazioni di volontà mirano a formare la volontà di un soggetto diverso rispetto a quelli che hanno posto in essere la dichiarazione stessa. Esempio: le deliberazioni dell'assemblea di una società di capitali.

    Nella formazione degli atti collegiali e, a volte, di quelli collettivi, si applica il principio della maggioranza, ovvero la dichiarazione è valida se è approvata dalla maggioranza di tutti coloro che hanno diritto al voto;

  • atti complessi, nei quali le dichiarazioni di volontà che formano l'atto non restano distinte tra loro, ma si fondano in modo da formare una sola volontà. Esempio: la dichiarazione dell'inabilitato e del suo curatore.

NEGOZI RECETTIZI E NON RECETTIZI

I negozi unilaterali, a loro volta, possono essere distinti in:

  • negozi recettizi;
  • negozi non recettizi.

I negozi recettizi sono negozi che devono essere ricevuti, cioè che per produrre effetti devono essere portati a conoscenza dell'altra parte. Esempio: la disdetta, la proposta di conclusione di un contratto.

I negozi non recettizi producono effetto dal momento in cui la volontà viene esteriorizzata, senza che vi sia bisogno di essere portata a conoscenza dell'altra parte. Esempio: il testamento.

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NEGOZI SOLENNI E NON SOLENNI

A seconda della loro forma i negozi giuridici possono essere:

  • negozi solenni o formali;
  • negozi non solenni.

I primi sono i negozi per i quali le norme giuridiche richiedono che la manifestazione di volontà avvenga con una forma determinata, che normalmente è quella scritta. Esempio: la forma scritta è richiesta nel testamento, nella donazione, nella vendita di beni immobili.

I secondi sono i negozi per i quali le norme giuridiche non richiedono una particolare forma. Esempio: la vendita di beni mobili.

NEGOZI A TITOLO GRATUITO E NEGOZI A TITOLO ONEROSO

A seconda del vantaggio che ne deriva i negozi giuridici possono essere:

  • a titolo gratuito;
  • a titolo oneroso.

I negozi a titolo gratuito sono quei negozi che recano vantaggio solamente ad una parte, mentre sono negozi a titolo oneroso quelli nei quali ognuna delle parti si procura un vantaggio in quanto è prevista una prestazione e una controprestazione.

Esempio: la donazione è un negozio a titolo gratuito. L'unico soggetto che trae vantaggio dal negozio giuridico è il donatario, cioè colui che riceve la donazione. La vendita è un negozio giuridico oneroso in quanto l'acquirente riceve un bene, mentre il venditore riceve il suo corrispettivo.

NEGOZI DI DIRITTO FAMILIARE E NEGOZI PATRIMONIALI

A seconda della loro funzione i negozi giuridici si differenziano in:

  • negozi di diritto familiare;
  • negozi patrimoniali.

I negozi di diritto familiare, detti anche negozi personali, sono negozi che producono effetti nella sfera familiare. Esempio: il matrimonio, l'adozione.

I negozi patrimoniali sono negozi che producono effetti nella sfera patrimoniale. Essi, a loro volta si differenziano in:

  • negozi di attribuzione patrimoniale, che comportano lo spostamento di un diritto patrimoniale da un soggetto ad un altro. Esempio: la vendita o la permuta di un bene;
  • negozi di accertamento che si pongono come obiettivo quello di eliminare controversie o dubbi sulla situazione esistente. Esempio: la ricognizione di enfiteusi.

NEGOZI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

I negozi patrimoniali, a seconda dell'effetto che producono sul patrimonio, possono essere distinti in negozi:

  • di ordinaria amministrazione;
  • di straordinaria amministrazione.

I negozi di ordinaria amministrazione, detti anche di semplice amministrazione, sono quelli che hanno come obiettivo la conservazione e il miglioramento del patrimonio e il godimento dei suoi frutti.

I negozi di straordinaria amministrazione, detti anche di disposizione, sono quelli che determinano:

  • un aumento o una diminuzione della consistenza economica del bene. Esempio: alienazioni, permute, donazioni;
  • l'imposizione di un diritto reale di garanzia. Esempio: pegno ed ipoteca;
  • l'imposizione di un diritto di servitù. Esempio: servitù di passaggio;
  • una limitazione notevole dell'uso del bene.

I negozi di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solamente dalle persona che hanno la piena capacità di agire. Le persone relativamente incapaci possono compiere solamente negozi di ordinaria amministrazione.

NEGOZI TRA VIVI E A CAUSA DI MORTE

A seconda del momento in cui producono effetto i negozi si differenziano tra:

  • negozi tra vivi, detti inter vivos;
  • negozi a causa di morte, detti mortis causa.

I negozi tra vivi producono i loro effetti durante la vita di chi li compie. Esempio: i contratti di vendita, il matrimonio, il riconoscimento di un figlio naturale.

I negozi a causa di morte producono effetti dopo la morte di chi li ha compiuti.Esempio: il testamento

 
 
 

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