LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE

L'ART.18 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 17 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L'art.18 della Costituzione italiana recita:

"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. "

LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE

Tra i diritti riconosciuti dalla Costituzione italiana ai cittadini nell'ambito della sfera pubblica vi è il diritto di associazione.

Un'associazione è un'organizzazione volontaria e duratura di più persone per raggiungere, con l'opera comune, uno scopo comune.

L'art.18 della Costituzione riconosce il diritto di associarsi liberamente: le associazioni rientrano tra le formazioni sociali riconosciute e garantite dall'art.2 della Costituzione.

La libertà di associazione consiste nella possibilità, da parte dei cittadini, di potersi collegare, liberamente, con altri soggetti con lo scopo di realizzare uno scopo comune.

Per le associazioni religiose, i sindacati e i partiti politici, la Costituzione prevede una disciplina specifica agli articoli 19, 20, 39 e 49.

LIBERTA' COLLEGATE A QUELLA DI ASSOCIAZIONE

Al diritto del cittadino di associarsi liberamente sono collegati altri tre diritti:

  • la libertà individuale del singolo all'interno dell'associazione;
  • la libertà dell'associazione, intesa come espressione di quel pluralismo che consente di dar vita a molteplici associazioni, anche aventi lo stesso fine;
  • la libertà negativa di associazione, cioè la libertà dell'individuo di scegliere se partecipare o meno ad una associazione.

Dubbi possono sorgere sulla legittimità costituzionale di quelle norme che impongono l'appartenenza ad una associazione per poter esercitare una professione: è il caso di tutte le libere professioni che per poter essere esercitate richiesto l'appartenenza ad un ordine professionale (medici, avvocati, commercialisti, ecc..) o l'esercizio dell'attività sportiva agonistica che presuppone il tesseramento ad una federazione sportiva. Lo stesso dubbio sorge per le leggi che impongono alle imprese di associarsi in consorzi obbbligatori. Questi obblighi sembrerebbero contrastare con la libertà negativa di associazione.

La Corte Costituzionale ha ritenute legittime le associazioni imposte in modo obbligatorio dalla legge quando esse sono necessarie allo Stato per raggiungere e tutelare dei fini pubblici che rendono ammissibile la limitazione al diritto di non associarsi.

In merito, invece, ai consorzi obbligatori la Cassazione si è pronunciata affermando che in questi casi è legittima la limitazione della libertà economica ai fini dell'utilità sociale.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

DIFFERENZA TRA RIUNIONE ED ASSOCIAZIONE

La libertà di riunione, disciplinata nell'art.17 della Costituzione, e la libertà di associazione, disciplinata nell'art.18, si differenziano per la temporaneità della prima a fronte della stabilità della seconda.

FINE DELL'ASSOCIAZIONE

Il diritto di associazione dei cittadini è libero e non richiede nessuna autorizzazione dell'autorità pubblica, essendo sufficiente la volontà dei cittadini di associarsi.

Tuttavia l'art.18 pone un limite al diritto di associazione: esso è dato dal fine dell'associazione che non deve essere vietato dalla legge penale.

E' evidente che ciò che è vietato al singolo non può non essere vietato anche all'associazione, mentre ciò che è consentito al singolo viene consentito anche alle associazioni che possono avere finalità politiche, sindacali, economiche, assistenziali, ricreative, sportive, e così via.

Un'ulteriore limite alla libertà di costituzione delle associazioni è posto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione la quale stabilisce che  è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. 

ASSOCIAZIONI PROIBITE

Il secondo comma dell'art.18 proibisce la costituzione di due categorie di associazioni:

  • quelle segrete;
  • quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Le associazioni segrete sono associazioni che tengono segreta la loro esistenza, le loro finalità o l'identità degli associati, e mirano ad interferire con il funzionamento dello Stato o a compromettere il sistema democratico.

Il divieto di costituire società segrete è legato a quell'esigenza di chiarezza, di trasparenza e di pubblicità che vi devono essere in uno Stato democratico.

Per organizzazioni di carattere militare si intendono organizzazioni che hanno un ordinamento gerarchico analogo a quello militare con l'adozione di gradi, uniformi e con un'organizzazione adatta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o minaccia. L'associazione è proibita se, oltre ad avere un'organizzazione di tipo militare ha anche scopi politici diretti o indiretti.

Lo scopo di tale norma è quello di impedire che il conflitto politico usi la violenza o le minaccie.

 
 
 

LezioniDiMatematica.net

EconomiAziendale.net

SchedeDiGeografia.net

StoriaFacile.net

LeMieScienze.net

MarchegianiOnLine.net

Newsletter

Se vuoi essere informato ogni volta che il nostro sito viene aggiornato, iscriviti alla newsletter