TUTELA DEI DIRITTI SINDACALI

L'ARTICOLO 39 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 39 DELLA COSTITUZIONE

L'art.39 della Costituzione italiana recita:

"L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce."

LIBERTA' SINDACALE

L'art.39 della Costituzione, capovolgendo la precedente consuetudine fascista, riconosce la libertà sindacale: nel periodo fascista esisteva un unico sindacato controllato dallo Stato.

Libertà sindacale significa:

  • da una parte, che il lavoratore può scegliere il sindacato al quale aderire, ma può anche decidere di fondarne uno nuovo o ancora di non aderire ad alcun sindacato;
  • dall'altra, che le organizzazioni sindacali possono svolgere la loro attività senza essere soggette ad alcun controllo da parte dello Stato.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

REGISTRAZIONE DEI SINDACATI

L'unico obbligo imposto ai sindacati dalla Costituzione è quello della registrazione presso uffici locali o centrali secondo quanto previsto dalle norme giuridiche. Per poter effettuare la registrazione i sindacati devono avere un ordinamento interno a base democratica.

Con la registrazione, il sindacato acquista personalità giuridica e può stipulare contratti collettivi di lavoro che hanno efficacia normativa, cioè efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art.39 della Costituzione non hanno trovato mai attuazione dato che i sindacati hanno sempre visto la registrazione come un assoggettamento ad un controllo. Pertanto le associazioni sindacali sono delle associazioni non riconosciute.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

I contratti collettivi di lavoro sono accordi stipulati tra i sindacati delle varie categorie dei lavoratori (ad esempio metalmeccanici, tessili, chimici, edili, ecc..) e le rispettive associazioni degli imprenditori.

I principali aspetti regolati nei contratti collettivi riguardano la retribuzione, le ferie, i permessi, l'orario di lavoro.

Dal momento che i sindacati non sono registrati, i contratti stipulati da essi sono vincolanti, in linea teorica, esclusivamente per il sindacato stesso e per i suoi iscritti.

 
 
 

LezioniDiMatematica.net

EconomiAziendale.net

SchedeDiGeografia.net

StoriaFacile.net

LeMieScienze.net

MarchegianiOnLine.net

Newsletter

Se vuoi essere informato ogni volta che il nostro sito viene aggiornato, iscriviti alla newsletter