I CARATTERI DEL VOTO

L'ARTICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE

CARATTERI DEL VOTO

I caratteri del voto, previsti dall'art.48 della Costituzione, sono:

  • l'universalità;
  • la personalità;
  • l'uguaglianza;
  • la libertà;
  • la segretezza.

UNIVERSALITA'

Il 1° comma dell'art.48 della Costituzione stabilisce che sono elettori tutti i cittadini a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Questo comma fissa il primo requisito del voto ovvero l'universalità: il diritto di voto spetta a tutti senza distinzioni basate sul sesso, sul grado di istruzione o sulle condizioni economiche.

PERSONALITA'

Il 2° comma dell'art.48 fissa tutti gli altri caratteri del voto.

Il voto è personale, cioè esso va espresso personalmente: il cittadino deve recarsi di persona al seggio elettorale e segnare di proprio pugno la scheda elettorale.

Un'eccezione a tale regola è prevista per i cittadini residenti all'esterno che possono votare anche per corripondenza.

Altre eccezioni sono stabilite:

  • per gli elettori fisicamente impediti che possono farsi assistere, nella cabina elettorale, da un altro elettore, scelto volontariamente, dello stesso Comune. Cosa che accade, ad esempio, per i cittadini cechi;
  • per i degenti in ospedali o case di cura. Costoro possono votare nel luogo di ricovero;
  • per coloro che sono affetti da gravissime infermità che non ne consentano l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano per i quali è prevista la possibilità del voto domiciliare;
  • per i marittimi e gli aviatori imbarcati, i quali possono votare in una qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.
  • per i detenuti, ad eccezione di quelli che sono stati condannati ad una pena che comporta l'incapacità elettorale, i quali possono votare nel luogo di detenzione.

In ogni caso è escluso il voto per procura.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

UGUAGLIANZA

Il voto è uguale, in altre parole il voto di ogni elettore ha la stessa importanza di quello di qualsiasi altro elettore, indipendentemente dal sesso, dalla condizione sociale o economica di essi.

Conseguenza di tale carattere è che sono esclusi:

  • i voti plurimi, ovvero il caso in cui la stessa persona voti più volte;
  • i voti multipli, cioè il caso in cui la stessa persona possa votare in più circoscrizioni.

LIBERTA'

Il voto è libero. Ogni elettore può dare il proprio voto a chi ritiene più opportuno. E' vietata ogni pressione, condizionamento o costrizione per indurre un elettore a votare un candidato o un partito.

In quest'ottica è vietato l'uso dei telefoni cellulari con fotocamera all'interno della cabina elettorale: la norma vuole evitare che si possa fotografare la scheda elettorale compilata allo scopo di dimostrare di aver votato per un dato partito o candidato

SEGRETEZZA

Il voto è segreto.

La scheda elettorale non può presentare elementi che consentono di individuare l'elettore. Se la scheda dovesse risultare riconoscibile con segni o scritte di qualsiasi tipo, essa viene considerata nulla.

DOVERE CIVICO

Il 2° comma dell'art.48, inoltre, stabilisce che il voto non è solamente un diritto politico, ma anche un dovere civico.

In passato erano previste delle sanzioni amministrative nel caso in cui l’elettore non si recava a votare senza un giustificato motivo. I nominativi degli elettori che non avevano votato venivano inseriti in un elenco esposto per 30 giorni nell'albo comunale. Inoltre, sul certificato di buona condotta di costoro, veniva riportata l'annotazione "non ha votato".

Tali sanzioni sono state abrogate nel 1993: a partire da tale data i cittadini possono astenersi dal voto senza nessuna conseguenza.

L’astensionismo è un sintomo di disaffezione degli elettori dalla politica o di sfiducia.

 
 
 

LezioniDiMatematica.net

EconomiAziendale.net

SchedeDiGeografia.net

StoriaFacile.net

LeMieScienze.net

MarchegianiOnLine.net

Newsletter

Se vuoi essere informato ogni volta che il nostro sito viene aggiornato, iscriviti alla newsletter