L'ISTRUZIONE SCOLASTICA NELLA COSTITUZIONE

L'ARTICOLO 33 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 33 DELLA COSTITUZIONE

L'art.33 della Costituzione italiana recita:

"L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato."

L'ISTRUZIONE NELLA COSTITUZIONE

Due sono gli articoli della Costituzione italiana che si occupano del tema dell'istruzione: l'art.33 e l'art.34.

Attraverso essi la Costituzione riconosce il diritto allo studio e attribuisce allo Stato il dovere di istituire le scuole statali di ogni ordine e grado.

PRINCIPI CONTENUTI NELL'ART.33 DELLA COSTITUZIONE

L'art.33 della Costituzione fissa sei principi relativi all'istruzione:

  • il principio della libertà di insegnamento;
  • il principio della presenza di scuole statali;
  • il principio della libertà di istituzione di scuole da parte dei privati;
  • il principio della parificazione delle scuole private a quelle statali;
  • il principio della ammissione per esame ai vari gradi dell'istruzione scolastica e all'abilitazione all'esercizio professionale;
  • il principio della autonomia delle università e delle accademie.

LIBERTA' DI INSEGNAMENTO

Il primo comma dell'art.33 fissa il principio di libertà di insegnamento stabilendo che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. In questo modo si afferma il diritto degli insegnati di scegliere le modalità di insegnamento della propria materia e gli argomenti da trattare, nel rispetto delle regole stabilite dalla legge.

La libertà di insegnamento rientra nella più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero propria dell'insegnante, che incontra come limite il rispetto della libertà di opinione dell'allievo.

Tale norma è stata voluta dal Costituente per evitare che potessero riproporsi situazioni come quelle verificatesi nell'era fascista quando gli insegnati dovevano per forza trasmettere ai propri studenti l'ideologia del regime.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

SCUOLA PUBBLICA E SCUOLA PRIVATA

Il secondo comma dell'art.33 della Costituzione stabilisce che la Repubblica istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Le scuole statali sono finanziate dalla collettività mediante il pagamento delle tasse.

Seppure è compito dello Stato emanare le norme in materia di istruzione, la gestione dell'istruzione non è riservata esclusivamente allo Stato. Infatti, accanto alle scuole statali, sono previste:

  • le scuole private che vengono finanziate direttamente da parte di chi le frequenta mediante il pagamento di una retta. L'articolo 33 della Costituzione, infatti, prevede che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituzioni di educazione, senza oneri per lo Stato.

    In Italia, gran parte delle scuole private sono cattoliche ed hanno come scopo quello di impartire un'educazione religiosa ai propri studenti;

  • le scuole parificate che seguono programmi uguali a quelli della scuola pubblica, sono sottoposte al controllo dello Stato e rilasciano un titolo di studio che è del tutto equiparato a quello rilasciato dalla scuola pubblica.

La norma in esame, quindi, afferma la libertà di istruzione: la presenza, accanto alle scuole statali, delle scuole private garantisce il pluralismo del sistema educativo.

SCUOLA PRIVATA E FINANZIAMENTI DELLO STATO

Come abbiamo avuto modo di dire, l'art.33 della Costituzione stabilisce che la scuola privata deve costituirsi e gestirsi senza oneri per lo Stato.

L'interpretazione di tale disposizione ha dato vita a due correnti di pensiero:

  • secondo una parte della giurisprudenza la norma vieta ogni forma di finanziamento pubblico alle scuole private;
  • secondo un altro orientamento la norma vieta solamente i finanziamenti diretti alla scuola privata, ma non impedisce allo Stato di concedere agevolazioni fiscali, o altre forme di assistenza economica, alle famiglie che scelgono la scuola privata.

Molti obiettano che questa seconda tesi contrasta con la norma costituzionale poiché rappresenta una forma di finanziamento occulto alla scuola privata, ma i sostenitori di tale orientamento affermano che gli aiuti indiretti alla scuola privata consentono a molti studenti di iscriversi ad essa: in questo modo si riducono le iscrizioni alla scuola pubblica e, di conseguenza, si riduce il costo che lo Stato sostiene per essa.

 
 
 

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