LA TUTELA DEL RISPARMIO

L'ARTICOLO 47 DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 47 DELLA COSTITUZIONE

L'art.47 della Costituzione italiana recita:

"La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese."

TUTELA DEL RISPARMIO

L'articolo 47, che chiude il titolo III dedicato ai rapporti economici, si occupa del risparmio e afferma che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.

L'incoraggiamento del risparmio intende anche favorire l'acquisto della prima casa, della proprietà terriera da parte dei coltivatori diretti e l'investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

VIGILANZA SUL CREDITO

Lo stesso articolo stabilisce che la Repubblica ha il compito di disciplinare, coordinare, controllare l'esercizio del credito.

Scopo di questa norma è quello di evitare ai risparmiatori, gli effetti negativi che possono verificarsi nei casi in cui vi sia una gestione pericolosa, da parte di banche e di società finanziarie.

Ad occuparsi di controllare l'attività bancaria ci sono i seguenti organi:

  • il Ministero dell’economia e delle finanze;
  • il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
  • la Banca d’Italia, il cui ruolo si è in parte ridotto con l'entrata in vigore delle norme europee in materia di credito.

 
 
 

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