LAVORO FEMMINILE E MINORILE
L'ARTICOLO 37 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
ARTICOLO 37 DELLA COSTITUZIONE
L'art.37 della Costituzione italiana recita:
"La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione."
LAVORO FEMMINILE E MINORILE
L'art.37 della Costituzione sancisce i diritti di due particolari categorie di lavoratori:
- le donne;
- i minorenni;
Si tratta di due categorie di lavoratori che, per ragioni diverse, sono più fragili e che potrebbero più facilmente essere oggetto di discriminazioni o di sfruttamento.
IL LAVORO FEMMINILE
La Costituzione italiana riserva una particolare tutela al lavoro femminile, infatti essa prevede:
- che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti del lavoratore;
- tra questi diritti sottolinea quello ad avere, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano ai lavoratori;
- inoltre riconosce l'importanza che la donna riveste nell'ambito della famiglia e il suo potenziale ruolo come madre e, pertanto, stabilisce che le condizioni di lavoro devono permettere alla donna lo svolgimento di tale ruolo e devono assicurare, alla madre e al bambino, una speciale adeguata protezione.
E' evidente che questa norma richiama quanto previsto dal primo comma dell'art.3 della Costituzione laddove afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso.
A tutelare la donna lavoratrice sono intervenute norme che vietano il suo licenziamento durante il periodo della gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Inoltre la madre lavoratrice ha diritto a delle aspettative e a delle assenza retribuite per assistere il figlio: di tali permessi può, in alternativa alla madre, godere anche il padre.
IL LAVORO MINORILE
Per quanto concerne il lavoro minorile, la Costituzione prevede:
- che la legge deve stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato;
- che la Repubblica tutela il lavoro dei minori;
- che essi hanno, a parità di lavoro, diritto alla parità di retribuzione.
Attualmente l'età minima di ammissione al lavoro è fissata a 16 anni.
Inoltre, la legge stabilisce che i minori non possono svolgere lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per la loro età.