LAVORO FEMMINILE E MINORILE

L'ARTICOLO 37 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 37 DELLA COSTITUZIONE

L'art.37 della Costituzione italiana recita:

"La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione."

LAVORO FEMMINILE E MINORILE

L'art.37 della Costituzione sancisce i diritti di due particolari categorie di lavoratori:

  • le donne;
  • i minorenni;

Si tratta di due categorie di lavoratori che, per ragioni diverse, sono più fragili e che potrebbero più facilmente essere oggetto di discriminazioni o di sfruttamento.

IL LAVORO FEMMINILE

La Costituzione italiana riserva una particolare tutela al lavoro femminile, infatti essa prevede:

  • che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti del lavoratore;
  • tra questi diritti sottolinea quello ad avere, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano ai lavoratori;
  • inoltre riconosce l'importanza che la donna riveste nell'ambito della famiglia e il suo potenziale ruolo come madre e, pertanto, stabilisce che le condizioni di lavoro devono permettere alla donna lo svolgimento di tale ruolo e devono assicurare, alla madre e al bambino, una speciale adeguata protezione.

E' evidente che questa norma richiama quanto previsto dal primo comma dell'art.3 della Costituzione laddove afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso.

A tutelare la donna lavoratrice sono intervenute norme che vietano il suo licenziamento durante il periodo della gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Inoltre la madre lavoratrice ha diritto a delle aspettative e a delle assenza retribuite per assistere il figlio: di tali permessi può, in alternativa alla madre, godere anche il padre.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

IL LAVORO MINORILE

Per quanto concerne il lavoro minorile, la Costituzione prevede:

  • che la legge deve stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato;
  • che la Repubblica tutela il lavoro dei minori;
  • che essi hanno, a parità di lavoro, diritto alla parità di retribuzione.

Attualmente l'età minima di ammissione al lavoro è fissata a 16 anni.

Inoltre, la legge stabilisce che i minori non possono svolgere lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per la loro età.

 
 
 

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