DIRITTO ALLO SCIOPERO

L'ARTICOLO 40 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 40 DELLA COSTITUZIONE

L'art.40 della Costituzione italiana recita:

"Il diritto allo sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano."

DIRITTO DI SCIOPERO

L'art.40 della Costituzione sancise il diritto di sciopero da parte dei lavoratori: sciopero e libertà sindacale rappresentano due strumenti fondamentali di cui dispongono i lavoratori per la tutela dei propri diritti.

Il lavoratore, quindi, ha diritto di scioperare senza subire per questo sanzioni penali o disciplinari o ripercussioni sul piano civile: unica conseguenza dello sciopero per il lavoratore è che egli non viene retribuito per le ore in cui non ha lavorato in quanto ha aderito allo sciopero.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

SCIOPERO E NORME CHE LO REGOLANO

L'art.40 della Costituzione prevede che lo sciopero può essere esercitato nei modi previsti dalle leggi che lo regolano.

A questo proposito va detto che per molti anni, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, è mancata una disciplina legislativa in materia, mentre alcune norme del Codice penale punivano l'esercizio del diritto di sciopero.

In questo lasso di tempo, la Corte Costituzionale ha affermato:

  • l'incostituzionalità di tali norme penali;
  • il diritto, anche per i dipendenti pubblici, di scioperare;
  • la legittimità dello sciopero anche per scopi diversi da quelli economici.

Nel 1990 è stata approvata una legge che regolamenta il diritto di sciopero, ma solamente con riguardo ai servizi pubblici: in questo settore, infatti, esiste la necessità, da una parte di garantire il diritto di sciopero del lavoratore, e dall'altra di salvaguardare il diritto del cittadino di godere di diritti tutelati dalla Costituzione come il diritto alla salute, quello alla circolazione, alla sicurezza, all'istruzione, ecc..

Le norme in vigore in materia di sciopero nel settore dei servizi pubblici, prevedono che lo sciopero può essere indetto solamente con un preavviso e con indicazione della durata dello sciopero. In ogni caso vanno garaniti i livelli minimi di funzionamento dei servizi. Inoltre, in caso di estrema necessità, può essere ordinato ai lavoratori di presentarsi al lavoro: cioè i lavoratori vengono precettati.

Si ricorda, infine, che il diritto di sciopero trova dei limiti per alcune particolari categorie di lavoratori come i militari, gli appartenenti alla Polizia di Stato e a quella penitenziaria: le ragioni sono, ovviamente, legate alla necessità di garantire la sicurezza del paese e l'ordine pubblico.

DIRITTO ALLO SCIOPERO E DIRITTO DI SERRATA

Se l'art.40 della Costituzione riconosce il diritto allo sciopero dei lavorati non prevede, invece, il diritto di serrata da parte dei datori di lavoro, cioè il diritto di questi ultimi di sospendere l'attività lavorativa come strumento impiegato nelle lotte sindacali.

Ci si potrebbe chiedere il perché di questo diverso attegiamento da parte delle Costituente.

La risposta va cercata nell'art.3 della Costituzione che stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

E' chiaro che la norma della Costituzione che riconosce il diritto di sciopero dei lavoratori, ma non quello di serrata da parte dei datori di lavoro, tende a favorire i primi che rappresentano la classe sociale più debole a svantaggio dei secondi che godono, di fatto, di una situazione di vantaggio.

 
 
 

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