I COMITATI

ENTI DI FATTO

COMITATI

I comitati sono associazioni temporanee che si costituiscono per raggiungere degli scopi limitati e transitori di natura ideale o altruistica. Per raggiungere tali scopi potrebbe essere costituita una persona giuridica, ma in genere ciò non avviene e un gruppo di persone costituiscono, anche verbalmente, un comitato proponendosi di raccogliere i fondi necessari al raggiungimento dello scopo prefissato.

Esempio: spesso, in occasione di disastri o calamità naturali (terremoti, inondazioni, frane, ecc..) vengono creati dei comitati con lo scopo di prestare assistenza e soccorsi alle persone colpite da tali sciagure.

Dei comitati vengono creati anche per promuovere mostre d'arte, esposizioni, ed eventi simili. O ancora sono comitati quelli costituiti per particolari festeggiamenti: feste patronali, festa per la promozione di una squadra di calcio, ecc..

Una volta realizzato lo scopo per il quale è stato costituito, il comitato si scioglie. Di conseguenza i comitati hanno breve durata e non chiedono il riconoscimento della personalità giuridica.

Esempio: una volta aiutate le persone colpite dalla calamità naturale, una volta terminata la mostra o il festeggiamento, il comitato cessa di avere un motivo per esistere.

RACCOLTA FONDI

I mezzi necessari affinché il comitato possa raggiungere i propri scopi sono ottenuti mediante pubbliche sottoscrizioni.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

RESPONSABILITA' DEGLI ORGANIZZATORI

Gli organizzatori e coloro che gestiscono i fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato (art.40 Codice civile).

I componenti del comitato rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.

I sottoscrittori sono tenuti solamente ad effettuare le oblazioni promesse (art.41 Codice civile).

Nel caso in cui:

  • i fondi raccolti sono insufficienti a raggiungere lo scopo prefissato;
  • lo scopo non è più attuabile;
  • lo scopo è stato raggiunto e residuano dei fondi;

la devoluzione dei beni viene effettuata in base a quanto disciplinato al momento della costituzione o, in mancanza, in base a quanto stabilito dall'autorità giudiziaria (art.42 Codice civile).

GIUDIZIO

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente (art.41 Codice civile).

 
 
 

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