NORME COGENTI, DISPOSITIVE E SUPPLETIVE

LA CLASSIFICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE IN BASE ALLA LORO EFFICACIA

CLASSIFICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE IN BASE ALL'EFFICACIA

In base alla loro efficacia le norme giuridiche possono essere distinte in:
  • norme assolute, dette anche cogenti o imperative;
  • norme relative, dette anche derogabili.

Le norme relative, a loro volta, si differenziano in:

  • norme dispositive;
  • norme suppletive.

NORME COGENTI O IMPERATIVE O ASSOLUTE

Le norme cogenti sono dette anche norme imperative o norme assolute. Esse sono norme che non possono essere modificate dalla volontà dei privati.

Esempio: le norme di diritto penale sono norme cogenti.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

NORME RELATIVE O DEROGABILI

Le norme dispositive e le norme suppletive, invece, sono chiamate anche norme relative o derogabili perché sono norme che, in alcuni casi e a particolari condizioni, possono non essere applicate. In particolare:

  • le norme dispositive sono quelle che possono essere derogate dalla volontà dei privati che possono adattarle alle proprie particolari esigenze.

    Esempio: l'art.1815 del Codice civile prevede che "Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. ...".

    In altre parole la norma prevede che il mutuatario, cioè colui che riceve, generalmente, del denaro in prestito (ma si potrebbe trattare anche di altri beni) da parte di un altra persona detta mutuante, deve corrispondere gli interessi a quest'ultimo. Però le parti possono stabilire diversamente e, quindi, il mutuo può essere concesso in maniera gratuita, cioè senza che sia prevista la corresponsione di interessi;

  • le norme suppletive sono quelle vanno a regolamentare un rapporto quando manca la volontà delle parti.

    Esempio l'art.1193 del Codice civile stabilisce che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

    Con questa norma si prevede che, nel caso in cui un debitore ha più debiti verso uno stesso soggetto e paga una parte di tali debiti, sia lui stesso a stabilire quale debito intende saldare. Se ciò non è fatto dal debitore la norma fissa una serie di regole che occorre seguire per stabilire quale dei debiti è stato saldato.


In altre parole:

  • le norme dispositive sono norme che disciplinano una certa fattispecie, ma le parti possono decidere di derogare ad esse, cioè di modificarle o non applicarle affatto;
  • le norme suppletive sono norme che si applicano solamente se le parti non hanno stabilito nulla in merito ad una certa fattispecie.

 
 
 

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