TIMORE REVERENZIALE E STATO DI PERICOLO

DIFFERENZE CON LA VIOLENZA

TIMORE REVERENZIALE

Diverso dalla violenza morale è il timore reverenziale. Con questa espressione si intende una soggezione, un rispetto, che alcune persone hanno nei confronti di altre per una questione di età, di prestigio, di posizione ricoperta, ecc.

Esempio: il figlio nei confronti del padre, il dipendente nei confronti del suo capoufficio.

Mentre nella violenza morale l'altro contraente o un terzo minaccia il soggetto, nel timore reverenziale non vi è nessuna azione da parte di costoro, ma nasce soltanto una paura all'interno del soggetto.

L'art. 1437 del Codice civile precisa che "il solo timore reverenziale non è causa di annullamento del contratto".

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

STATO DI PERICOLO

Si parla di stato di pericolo quando la paura che nasce nel soggetto è legata ad una effettiva minaccia, ma questa non è dovuta ad una azione da parte dell'altro contraente o di un terzo, bensì da uno stato di fatto oggettivo o da un evento naturale. E' questo stato di pericolo o di necessità a indurre il soggetto alla conclusione del negozio giuridico.

Esempio: scoppia un incendio e la vita della moglie di Tizio è in pericolo. Egli, allora, accetta la richiesta esagerata fatta da chi è in grado di salvarla.

Nell'ipotesi in cui una persona conclude un negozio a condizioni inique, per salvare se stesso o altri dal pericolo di un grave danno ala persona, il negozio non è annullabile, ma può essere rescisso su domanda della parte interessata (art.1447 Codice civile). Il giudice può assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

 
 
 

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