EFFETTI DELLA NULLITÀ

EFFETTI, TRA LE PARTI E NEI CONFRONTI DEI TERZI, DELLA NULLITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO

NEGOZIO NULLO

Un negozio nullo non produce nessun effetto giuridico.

RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

Nel caso in cui venga chiesto l'adempimento di un negozio nullo ci si può rifiutare invocandone la nullità.

Se una parte effettua una prestazione in adempimento di un negozio giuridico nullo, ha diritto di pretenderne la restituzione: si parla, in questi casi, di ripetizione dell'indebito. Eccezione a tale regola è data dall'adempimento di un negozio immorale. Se l'immoralità riguarda anche colui che ha eseguito la prestazione non è ammessa la ripetizione.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

NULLITA' ED EFFETTI SUI TERZI

La nullità di un negozio giuridico si riflette anche sui terzi.

Esempio: gli amministratori dei beni dello Stato non possono acquistare i beni affidati alla loro cura. In caso contrario il negozio è nullo. Se Tizio, violando tale divieto, acquista un bene e lo rivende a Caio, poiché il negozio concluso da Tizio è nullo, lo è anche quello concluso tra Tizio e Caio, in quanto non essendo Tizio proprietario del bene non lo poteva trasmettere ad altri.

Va detto, però, che questo principio generale a volte viene mitigato per l'esigenza di tutelare i terzi in buona fede.

 
 
 

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