IL DOLO

DOLUS BONUS E DOLUS MALUS. DOLO COMMISSIVO ED OMISSIVO. DOLO DETERMINANTE ED INCIDENTE

DOLO

Il dolo consiste in artifizi, raggiri, frodi, usati per trarre in inganno una persona e spingerla a compiere un negozio giuridico con lo scopo di trarne un indebito vantaggio per sé o per altri.

DOLUS BONUS E DOLUS MALUS

Non si può parlare di dolo quando una parte si limita, semplicemente, a magnificare le qualità della merce offerta, o la propria prestazione. In questi casi si parla di dolus bonus e, ogni persona accorta è in grado di capire che questi espedienti fanno parte della normale trattativa. Di conseguenza, il dolus bonus, non è causa di annullamento del negozio giuridico.

Il dolo che consente l'annullamento del negozio, è il dolus malus, ovvero un raggiro che mira ad indurre in errore la controparte. Esempio: esibire una falsa licenza edilizia per indurre la controparte all'acquisto di un terreno agricolo spacciandolo per edificabile.

DOLO COMMISSIVO E OMISSIVO

Anche la menzogna può rappresentare dolo se essa è in grado di indurre in errore la controparte. Così pure la reticenza, quando la cosa taciuta, se fosse stata conosciuta dall'altra parte, avrebbe potuto indurla a non concludere il contratto.

Invece, la semplice bugia, non rappresenta dolo se l'altra parte, usando la normale diligenza, avrebbe potuto conoscere la realtà delle cose.

Il dolo che consiste nell'uso di raggiri, artifici e menzogne prende il nome di dolo commissivo. Esso rende annullabile il negozio giuridico.

Il dolo che consiste nella reticenza è detto dolo omissivo. Secondo alcuni autori il dolo omissivo assume rilievo solamente nei contratti nei quali, a carico della parte, è posto uno specifico onere di informazione. Esempio: l'art.1892 del Codice civile, in tema di contratti di assicurazione, prevede che "le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave".

DOLO DETERMINANTE E DOLO INCIDENTE

Si parla di dolo determinante quando senza l'impiego di mezzi fraudolenti, il negozio non sarebbe stato concluso. In questo caso, poiché la volontà è stata viziata, il negozio è annullabile.

Il dolo si dice incidente, quando il soggetto, anche senza raggiro, avrebbe concluso il negozio giuridico, ma a condizioni diverse. In questo caso l'inganno riguarda delle clausole che, se egli non fosse stato fuorviato, non avrebbe accettato. Il dolo, cioè, incide sulle modalità con le quali il negozio è stato concluso. In questo caso, quindi, il negozio non è annullabile, ma la parte raggirata ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno provocato dal comportamento illecito.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

PARTE CHE USA UN COMPORTAMENTO ILLECITO

In caso di dolo determinante il negozio giuridico è annullabile se:

  • il comportamento illecito è tenuto dalla controparte;

  • il comportamento illecito è tenuto da un terzo e la controparte che ne ha tratto vantaggio ne era a conoscenza.

DOLO RECIPROCO

Si parla di dolo reciproco quando ognuna delle parti cerca di ingannare l'altra.

Il Codice civile non precisa nulla in merito.

A tale proposito esistono due correnti di pensiero:

  • la prima, che risale al diritto romano, secondo la quale le due frodi si compenserebbero e, di conseguenza, il negozio non sarebbe annullabile;
  • la seconda ritiene che, ognuna delle due parti, può chiedere l'annullamento.

CASI PARTICOLARI

Nei negozi unilaterali il dolo ha rilevanza da chiunque provenga. Esempio: nel testamento.

Il dolo non ha rilevanza in quegli atti nei quali ciò è escluso espressamente dalla legge. Esempio: sono vizi della volontà, nel matrimonio, solamente l'errore e la violenza (art.122 Codice civile).

Invece, vi sono alcuni negozi nei quali l'errore può essere considerato un vizio della volontà solamente se esso è stato provocato da dolo. Esempio: l'accettazione della eredità (art.482 Codice civile).

 
 
 

LezioniDiMatematica.net

EconomiAziendale.net

SchedeDiGeografia.net

StoriaFacile.net

LeMieScienze.net

MarchegianiOnLine.net

Newsletter

Se vuoi essere informato ogni volta che il nostro sito viene aggiornato, iscriviti alla newsletter