GLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

LA LIBERTÀ RELIGIOSA

ARTICOLI 7 e 8 DELLA COSTITUZIONE

L'art.7 della Costituzione italiana recita:

"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettati dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale".

 

L'art.8 della Costituzione italiana recita:

"Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

LAICITA' DELLO STATO

Lo Statuto Albertino, all'art.1, affermava "la religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione di Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati".

Quindi, all'epoca dello Statuto Albertino, l'Italia era uno Stato confessionale.

Invece, con l'entrata in vigore della Costituzione, l'Italia è diventata uno Stato laico, cioè uno Stato che non adotta una religione ufficiale, ma che prevede la libertà religiosa.

LIBERTA' RELIGIOSA

La Costituzione italiana garantisce la libertà di culto. Essa è confermata anche dall'art.19 della Costituzione il quale prevede che "tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede....purché non si tratti di riti contrari al buon costume".

Va sottolineato che la libertà religiosa non riguarda solamente i cittadini italiani, ma anche gli stranieri che si trovino per qualsiasi causa nel territorio italiano. L'art.19, infatti, dice che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede.

Tuttavia tale diritto incontra un limite che è dato da eventuali pratiche religiose contrarie al buon costume, cioè al normale senso del pudore e ai principi etici della decenza.

Pur essendo il concetto di buon costume piuttosto vago, sono normalmente considerati contrari ad esso:

  • i riti lesivi della morale sessuale;
  • i riti lesivi della salute fisica e psichica dell'individuo.

Esempio: la libertà religiosa incontra un limite nei casi in cui vengano praticate delle mutilazioni del corpo umano.

Il principio di libertà religiosa implica che il culto debba poter essere esercitato sia in forma individuale che associata e garantisce anche il diritto di fare proseliti.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

RAPPORTI TRA STATO E CHIESA

Se da una parte è chiaro che l'art.8 della Costituzione fissa il principio della laicità dello Stato, dall'altra parte l'art.7 sembrerebbe attribuire un ruolo privilegiato alla religione cattolica.

Esso, infatti, pur affermando che Stato e Chiesa cattolica sono entrambi indipendenti e sovrani nel loro ambito, ribadisce la validità dei Patti Lateranensi firmati nel 1929 tra lo Stato, all'epoca rappresentato da Benito Mussolini, e il Vaticano.

In effetti, all'interno dell'Assemblea Costituente, si sono avute due correnti di pensiero:

  • da una parte i partiti di sinistra avrebbero voluto porre la religione cattolica su un piano di totale uguaglianza rispetto alle altre confessioni religiose;
  • dall'altra la Democrazia Cristiana preferiva una posizione preminente per la religione cattolica essendo questa la religione più diffusa nel nostro paese.

Da qui è nato una sorta di compromesso tra il riconoscimento della libertà di culto, da una parte, e la preferenza riconosciuta alla religione Cattolica.

PATTI LATERNANESI

I Patti Lateranensi sono formati da due parti:

  • il Trattato, con il quale lo Stato italiano rinunciò alla propria sovranità sulla Città del Vaticano;
  • il Concordato, con il quale vennero riconosciuti alcuni privilegi alla Chiesa cattolica:
    • come l'inserimento obbligatorio della religione tra le materie scolastiche;
    • il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio cattolico;
    • la previsione di alcune agevolazioni fiscali per gli enti ecclesiastici.

I Patti Lateranensi sono stati oggetto di una revisione avvenuta nel 1984. Tra le modifiche apportate:

  • la religione cattolica è divenuta una materia scolastica facoltativa;
  • alcune agevolazioni fiscali previste per gli enti ecclesiastici sono stati eliminati;
  • alla Chiesa cattolica, come pure alle altre chiese, è stata riconosciuta la possibilità di beneficiare di una quota delle imposte dirette in base alle scelte effettuate dai contribuenti (8 per mille).

Come precisa l'art.7 della Costituzione le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

RAPPORTI TRA STATO E ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE

I rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose diverse da quella Cattolica sono regolati da intese.

Per ottenere tali intese, i rappresentanti delle confessioni religiose diverse da quella Cattolica, devono presentare un'apposita domanda al Governo. Dopo una serie di trattative il Governo approva i suoi contenuti e trasmette l'intesa al Parlamento che è chiamato ad approvarlo mediante una legge ordinaria.

Allo stato attuale, le intese approvate sono quelle con le seguenti confessioni:

  • Tavola valdese;
  • Assemblee di Dio;
  • Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno;
  • l'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia;
  • l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
  • la Chiesa Evangelica Luterana in Italia;
  • Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale;
  • Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
  • Chiesa Apostolica in Italia;
  • Unione Buddista italiana;
  • Unione Induista Italiana.

 
 
 

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