LA FUNZIONE DI CONTROLLO FINANZIARIO

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO DA PARTE DEL PARLAMENTO

L'ARTICOLO 81 DELLA COSTITUZIONE

L'art.81 della Costituzione italiana recita:

"Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale."

FUNZIONE DI CONTROLLO FINANZIARIO

Tra le funzioni di controllo esercitate dal Parlamento sul Governo vi è anche un controllo finanziario che si concretizza con l'approvazione, da parte delle Camere, del Bilancio dello Stato.

PRINCIPIO DI EQUILIBRIO E RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

Il 1° comma dell'art.81 della Costituzione stabilisce il principio dell'equilibrio: l'attività dello Stato deve essere condotta cercando di raggiungere un equilibrio tra le entrate e le spese pubbliche. E' evidente, infatti, che ogni qual volta la spesa pubblica supera le entrate pubbliche crescono i debiti dello Stato.


Tuttavia, in alcuni casi, il raggiungimento di questo equilibrio non è possibile ed è ammesso il ricorso all'indebitamento.

Tale ricorso, però, è consentito solamente a due condizioni:

  • innanzitutto solo al verificarsi di eventi eccezionali, come possono esere calamità naturali, recessioni economiche, crisi finanziarie;
  • inoltre è necessario che vi sia un'autorizzazione preventiva da parte delle Camere, autorizzazione che deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

Ogni legge che comporta una nuova spesa o una spesa maggiore rispetto a quanto previsto in bilancio, deve avere la sua copertura finanziaria, deve cioè stabilire come verranno reperite le risorse per la sua copertura.

Così facendo, la nuova spesa o la maggiore spesa rispetto a quella prevista in bilancio non comporterà un aumento del debito pubblico.

BILANCIO DELLO STATO

Il Bilancio dello Stato, che deve essere approvato dal Parlamento, comprende:

  • un bilancio preventivo (che viene chiamato nell'art.81 "bilanci") ovvero un documento nel quale vengono riepilogate le entrate pubbliche e le spese pubbliche previste per l'anno solare successivo.

    Il bilancio preventivo serve a programmare le attività economiche future del Governo;

  • un rendiconto consuntivo, ovvero un documento che riepiloga le entrate pubbliche effettivamente conseguite e le spese pubbliche effettivamente sostenute nell'anno precedente.

    Questo documento costituisce solamente uno strumento di controllo dell'attività già svolta dal Governo.


LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

INIZIATIVA DEL GOVERNO

Spetta esclusivamente al Governo l'iniziativa di presentare il progetto di legge per l'approvazione della legge di bilancio.

Inoltre, entro il 10 aprile di ogni anno il Governo deve presentare al Parlamento, per la sua approvazione, il Documento di economia e finanza (DEF), cioè un programma economico annuale.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

L'approvazione del Bilancio dello Stato deve avvenire da parte del Parlamento, quindi con legge formale. Di conseguenza essa non può avvenire mediante decreto-legge o legge di delegazione.

L'approvazione del bilancio, come previsto dall'art.72, 4° comma, deve avvenire necessariamente con procedura ordinaria: non è quindi ammessa l'approvazione da parte delle Commissioni permanenti nè in sede legislativa, nè in sede redigente.

Inoltre l'approvazione del bilancio da parte del Parlamento deve avvenire entro la fine di ogni anno in modo che esso possa essere attuato già a partire dal primo giorno dell'anno successivo.

ESERCIZIO PROVVISORIO

Nel caso in cui le Camere non approvano la legge entro il 31 dicembre, il Parlamento autorizza il Governo a quello che viene chiamato esercizio provvisorio del bilancio.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio deve avvenire necessariamente per legge: anche in questo caso l'autorizzazione deve avvenire con legge formale e con procedura ordinaria.


L'autorizzazione all'esercizio provvisorio può essere data per un periodo complessivamente non superiore a 4 mesi.

Nel caso di esercizio provvisorio, il bilancio da prendere in considerazione, è quello in corso di approvazione e il Governo è autorizzato ad effettuare spese e ad incassare entrate per tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali l’esercizio è stato concesso.

 
 
 

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