EFFICACIA DEGLI USI NORMATIVI

USI NORMATIVI SECUNDUM LEGEM, PRAETER LEGEM, CONTRA LEGEM

EVOLUZIONE STORICA DEGLI USI NORMATIVI

In tempi passati gli usi normativi ebbero una grande importanza dato che in origine la convivenza tra gli uomini era regolata da norme non scritte.

Tuttavia, per garantire la certezza del diritto si passò alle norme scritte che iniziarono ad affiancare gli usi. Le leggi e gli usi coesistevano: questi ultimi avevano la stessa efficacia delle leggi e potevano anche modificare o abrogare le leggi stesse.

In epoca moderna, quando si iniziarono ad avere appositi organi dello Stato aventi il potere di emanare le norme scritte, queste divennero di gran lunga più importanti degli usi normativi. Questi ultimi continuarono a conservare la loro funzione di fonti del diritto, ma ebbero un ruolo secondario rispetto alle norme scritte essendo subordinati ad esse.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

EFFICACIA DEGLI USI NORMATIVI

Nel nostro ordinamento giuridico l'efficacia degli usi normativi è disciplinata dall'art.8 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Tale articolo stabilisce che "nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi normativi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati".

Questa norma, essendo inserita tra le disposizioni sulla legge in generale e riferendosi alle fonti del diritto, è applicabile tanto al diritto privato quanto a quello pubblico.

Quindi, in base a quanto stabilisce tale norma, possiamo dire che:

  • nelle materie regolate da leggi e regolamenti hanno efficacia solamente gli usi secundum legem, cioè gli usi normativi richiamati dalla norma scritta. Infatti tali usi hanno come scopo quello di completare il contenuto della norma scritta;
  • nelle materie non regolate da leggi e regolamenti, in assenza di una disciplina legislativa hanno efficacia gli usi praeter legem. Queste materie sono, quindi, regolate dagli usi normativi.

Gli usi contra legem, cioè quegli usi in contrasto con le norme scritte, non hanno efficacia perché, secondo quanto stabilisce l'art.15 delle disposizioni sulla legge in generale, le "norme scritte possono essere abrogate o modificate solamente da norme scritte posteriori". Di conseguenza gli usi normativi non possono abrogare o modificare le norme scritte.

 
 
 

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