LA PROCURA

PROCURA ESPRESSA E TACITA. PROCURA GENERALE E SPECIALE. PROCURA E MANDATO

NOZIONE DI PROCURA

Nella rappresentanza volontaria l'atto con il quale il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di rappresentanza, prende il nome di procura. Per questo motivo il rappresentante volontario è detto anche procuratore.

Nel linguaggio corrente la procura è denominata anche delega.

PROCURA E RAPPORTO DI GESTIONE

Quando una persona conferisce ad un'altra il potere di rappresentanza occorre distinguere due aspetti:

  • uno esterno che riguarda il rappresentante e i terzi con i quali egli viene in contatto. La procura è il documento che serve a rendere noto ai terzi il potere di rappresentanza. Esempio: Tizio riceve da Caio l'incarico di comprare un bene in suo nome e per suo conto. La procura rende noto ai terzi l'incarico che Caio ha dato a Tizio.

    La procura è un negozio unilaterale posto in essere dal rappresentato. Per l'efficacia della procura non c'è bisogno dell'accettazione del rappresentante;

  • uno interno che riguarda il rapporto tra rappresentato e rappresentante. Il rappresentante, infatti, può svolgere questo incarico gratuitamente o a pagamento, in seguito ad un rapporto di lavoro dipendente, ecc..

    Il rapporto tra rappresentato e rappresentante è detto rapporto di gestione. Tale rapporto può derivare dal mandato, cioè dal contratto con il quale una parte, detta mandatario, agisce per conto (non in nome) di un'altra parte, detta mandante. Il mandato è un negozio bilaterale concluso tra rappresentato e rappresentante.

    Esso può essere:

    • mandato con rappresentanza, nel caso in cui il mandatario agisce in nome e per conto del mandante;
    • mandato senza rappresentanza, nel caso in cui il mandatario agisce per conto del mandante, ma in nome proprio.

    Chiaramente vi può essere procura anche senza mandato, quando il rapporto interno tra rappresentato e rappresentante è di altra natura (Esempio: rapporto di lavoro dipendente).


PROCURA ESPRESSA E TACITA

La procura può essere:

  • espressa, se il rappresentato conferisce espressamente al rappresentante il potere di rappresentanza, per iscritto o verbalmente;
  • tacita, se il potere di rappresentanza non è stato conferito espressamente dal rappresentato, ma risulta da fatti concludenti. Esempio: il commesso del negozio che si occupa concretamente delle vendite è autorizzato a vendere per effetto di una procura tacita.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

PROCURA GENERALE E SPECIALE

La procura si dice:

  • generale oppure ad negotia, se riguarda tutti gli affari del rappresentato. Il procuratore generale è detto anche alter ego;
  • speciale, se riguarda solamente uno o alcuni affari ben determinati del rappresentato.

Sia la procura generale che quella speciale possono contenere dei limiti all'attività del procuratore. Esempio: Tizio conferisce una procura generale a Caio prevedendo che egli possa amministrare i suoi beni, ma non alienarli.

FORMA DELLA PROCURA

La procura deve avere la forma prescritta per il negozio che il rappresentante deve concludere. In caso contrario essa è inefficace.

Esempio: Tizio conferisce la procura a Caio per l'acquisto di un bene immobile. Poiché l'acquisto di un immobile deve essere fatto per iscritto (scrittura privata autenticata o atto pubblico), la procura deve avere forma scritta.

MODIFICA E REVOCA DELLA RAPPRESENTANZA

Il rappresentato può, in qualsiasi momento, modificare l'oggetto e i limiti della procura come può revocare la procura.

L'atto con il quale il rappresentato fa cessare gli effetti della procura è detto revoca della procura. Anche questo è un negozio unilaterale esattamente come la procura.

La procura cessa anche nei seguenti casi:

  • in caso di morte del rappresentante;
  • in caso di morte del rappresentato;
  • in caso di nomina di un altro rappresentante per lo stesso affare o per il compimento di esso da parte dello stesso rappresentato. In questo caso è necessario che ciò sia comunicato al rappresentante.

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza esse sono opponibili ai terzi solamente se si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (art.1396 Codice civile).

 
 
 

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