ILLICEITÀ DELLA CAUSA

NEGOZIO GIURIDICO LA CUI CAUSA È ILLECITA. RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

ILLICEITA' DELLA CAUSA

Solamente nei negozi atipici la causa può essere illecita, dato che nei negozi tipici è lo stesso legislatore ad aver stabilito la causa, ovvero la funzione economica e sociale del negozio.

Il Codice civile, all'art.1343, stabilisce i casi nei quali la causa del negozio giuridico è illecita. L'illiceità si ha quando la causa è contraria:

  • a norme imperative, cioè norme che non possono essere derogate dalle parti;
  • all'ordine pubblico;
  • al buon costume, cioè ai principi morali comunemente accolti in un determinato momento storico.

NEGOZIO ILLEGALE E NEGOZIO IMMORALE

Il negozio giuridico che ha una causa contraria a norme imperative o all'ordine pubblico è detto negozio illegale.

Il negozio giuridico la cui causa è contraria al buon costume, si dice immorale.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

Quando la causa è illecita il negozio giuridico è nullo.

Di conseguenza, se è stata eseguita una prestazione in esecuzione di un negozio avente causa illecita, essendo il negozio nullo, vi è il diritto alla restituzione di ciò che è stato dato, ovvero si ha il diritto alla cosiddetta ripetizione dell'indebito. Esempio: Tizio ha pagato una somma di denaro a Caio in esecuzione di un negozio la cui causa è illecita. Essendo il negozio nullo Tizio ha diritto alla restituzione di quanto ha pagato.

Questa regola generale presenta delle eccezioni. Infatti, in base ad una tradizione che si rifà al diritto romano, la ripetizione non è sempre ammessa.

Se la causa è contraria al buon costume, la ripetizione dell'indebito non è consentita (art.2035 Codice civile).

 
 
 

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