LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

L'ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L'art.21 della Costituzione italiana recita:

"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni."

LIBERTA' DI PENSIERO E DI STAMPA

L'art.20 della Costituzione italiana riconosce a tutti gli individui (cittadini, stranieri, apolidi) la libertà di manifestare il proprio pensiero con la parola, con lo scritto (come ad esempio con la stampa) e con ogni altro messo di diffusione (come radio, televisione, web). Questa libertà è detta libertà di pensiero e di stampa ed è fondamentale in uno Stato democratico in quanto garantisce il pluralismo ideologico che è alla sua base.

La libertà di pensiero, nella nostra Costituzione, è garantita:

  • sia nell'aspetto sostanziale, in quanto tutti sono liberi di pensare e di esternare il proprio pensiero.

    La libertà di pensiero include anche il diritto al silenzio, cioè il diritto di non manifestare il proprio pensiero su un dato argomento, salvo i casi previsti dalla legge, come l'obbligo di denunce, la testimonianza in giudizio, ecc..

  • ma anche nell'aspetto formale, poiché si è liberi di usare ogni mezzo adatto a divulgare il proprio pensiero o quello di altri.

    Tuttavia, il diritto di usare ogni mezzo per divulgare il proprio pensero non corrisponde sempre alla effettiva disponibilià di tali mezzi di comunicazione.


Essendo la stampa uno dei principali mezzi di diffusione del pensiero, alla libertà di pensiero si affianca la libertà di stampa e la norma costituzionale prevede che essa non sia soggetta nè ad una autorizzazione preventiva, nè a censura, che annullerebbero, di fatto, la libertà di pensiero come accade, ad esempio, in tutte le dittature e come è accaduto in Italia durante il regime fascista.

SEQUESTRO

Il sequestro della stampa, cioè quel provvedimento con il quale si ritirano i giornali dopo la loro pubblicazione, viene visto solamente come soluzione estrema ed è ammesso in due sole ipotesi:

  • nei casi di delitti per i quali la legge sulla stampa autorizzi espressamente il sequestro. Si tratta di delitti come l'apologia di fascismo e le violazioni di norme del buon costume;
  • nei casi di violazione delle norme che la legge prescrive sull'indicazione dei responsabili della pubblicazione.

    Esempio: se un articolo che compare su un quotidiano non riporta il nome del giornalista che lo ha scritto, e che deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti, la pubblicazione può essere sequestrata in quanto chi si dovesse sentire offeso dall'articolo non può far valere i propri diritti essendo l'autore anonimo.


La Costituzione prevede, quindi, una riserva di legge:

  • assoluta, poichè solo una legge dello Stato può limitare la libertà di manifestazione del pensiero;
  • e rinforzata, in quanto la legge può ammettere il sequestro solamente nei limiti contenuti nell'art.21 della Costituzione.

Il sequestro può avvenire solamente per atto motivato della autorità giudiziaria, quindi la libertà di stampa è tutelata anche da una riserva di giurisdizione poichè la competenza a procedere al sequestro delle pubblicazioni spetta esclusivamente all' autorità giudiziaria.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

CASI DI URGENZA

Nei casi nei quali il sequestro è consentito, se vi è:

  • assoluta urgenza;
  • e non è possibile l'intervento tempestivo dell'autorità giudiziaria

il sequestro della stampa periodica può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

Essi però hanno l'obbligo di fare denuncia all'autorità gidiziaria. La denuncia deve essere immediata e non deve essere fatta mai oltre 24 ore. Nelle 24 ore successive l'autorità giudiziaria deve convalidare il sequestro. In caso contrario il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

FINANZIAMENTI DELLA STAMPA PERIODICA

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento.

In questo modo, chi legge un giornale sa esattamente chi lo finanzia e quindi quali sono gli interessi di tale soggetto che inevitabilmente si rifletteranno nelle idee espresse dal giornale.

LIMITI ALLA LIBERTA' DI MANIFESTARE IL PROPRIO PENSIERO

Un limite al contenuto delle pubblicazioni a stampa, degli spettacoli e delle altre manifestazioni, è posto dall'ultimo comma dell'art. 21: esse non possono essere contrarie al buon costume, cioè al pudore sessuale, alla decenza, al comune senso del pudore e della pubblica decenza secondo il sentimento medio della collettività.

Il concetto di buon costume non è univoco ed è estremamente variabile nel tempo.

Il compito di stabilire i provvedimenti adeguati non solo a reprimere, ma anche a prevenire, tali violazioni spetta alla legge.

Inoltre la legge sulla stampa considera pubblicazioni oscene anche quelle che hanno un contenuto impressionante o raccapricciante che turbano il comune sentimento della morale o l'ordine familiare.


Ulteriori limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono stabiliti da altre norme e sono limiti posti a tutela:

  • della sfera privata della persona, della sua onorabilità e della sua privacy. Le norme penali vietano la diffamazione, l'ingiuria, l'oltraggio;
  • del segreto giudiziario, per permettere alla giustizia il suo funzionamente corretto e per tutelare la reputazione degli imputati prima della condanna definitiva;
  • dell'ordine pubblico, vietando l'istigazione a compiere reati (istigazione a delinquere) e la difesa o l'esaltazione di reati (apologia di reato);
  • del segreto militare, al fine di garantire la difesa nazionale;
  • del segreto di Stato, per salvaguardare gli interessi dello Stato.

Si tratta, anche in questi casi, di limiti posti a tutela di interessi protetti dalla Costituzione.


A ciò va aggiunto che per gli spettacoli cinematografici è prevista una forma di censura che va a tutelare il buon costume: essi sono soggetti ad un nulla osta preventivo che stabilisce se il film può essere visionato anche dai minori di anni 18 e dai minori di anni 14.

 
 
 

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