LA RETRIBUZIONE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L'ARTICOLO 36 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 36 DELLA COSTITUZIONE

L'art.36 della Costituzione italiana recita:

"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."

PRINCIPI CONTENUTI NELL'ARTICOLO 36

Tre sono i principi contenuti nell'art.36 della Costituzione

  • diritto ad una giusta retribuzione;
  • durata massima della giornata lavorativa;
  • diritto al riposo settimanale e alle ferie.

GIUSTA RETRIBUZIONE

Il primo comma dell'art.36 fissa il diritto del lavoratore dipendente alla retribuzione e stabilisce che essa deve essere:

  • proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa a sè e alla propria famiglia.

Il Costituente, quindi, non si è limitato ad affermare che la retribuzione deve essere commisurata al tipo e alla quantità del lavoro svolto, ma ha anche affermato che essa deve permettere, al lavoratore e alla sua famiglia, una esistenza dignitosa e libera, ben conscio del fatto che non esiste nessuna vera libertà se non vi è prima una libertà economica.

Obiettivo della norma è principalmente quello di evitare possibili forme di sfruttamento economico da parte dei datori di lavoro, ma anche quello di permettere che il lavoro diventi strumento di promozione sociale e umana dell'individuo.

Secondo la giurisprudenza il livello sufficiente di retribuzione è da ricercarsi in quanto stabilito nel contratto collettivo di lavoro applicabile al caso concreto: pertanto, la retribuzione non può essere inferiore al minimo salariare previsto in tale contratto e ciò vale anche nei confronti di coloro che non lo hanno sottoscritto.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

DURATA DELLA GIORNATA LAVORATIVA

Il secondo comma dell'art.36 stabilisce che la giornata lavorativa deve avere una durata massima e che questa deve essere fissata dalla legge.

Attualmente, la durata massima della giornata lavorativa è fissata dai vari contratti collettivi.

In ogni caso la durata normale della settimana lavorativa è di 40 ore: il contratto collettivo, però, può prevedere una durata normale inferiore.

La durata massima della settimana lavorativa è di 48 ore, compresi gli straordinari. Anche in questo caso il contratto collettivo può stabilire una durata massima inferiore.

In nessun caso il contratto collettivo può stabilire una durata normale e massima superiore, rispettivamente, alle 40 e 48 ore settimanali.

RIPOSO SETTIMANALE E FERIE

L'ultimo comma dell'art.36 stabilisce il diritto del lavoratore:

  • al riposo settimanale;
  • alle ferie annuali.

Prevede, inoltre, che entrambi siano retribuiti.

Stabilisce, infine, che il lavoratore non può rinunciarvi al fine di evitare che, essendo la parte debole nel contratto di lavoro, venga costretto a rinunciarvi dal datore di lavoro.

Va anche detto che le norme in materia di lavoro prevedono il divieto a monetizzare le ferie, in altre parole le ferie non possono essere sostituite da un'indennità economica.

 
 
 

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