LA PROPRIETA' TERRIERA NELLA COSTITUZIONE

L'ARTICOLO 44 DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 44 DELLA COSTITUZIONE

L'art.44 della Costituzione italiana recita:

"Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane."

RATIO DELLA NORMA

Per comprendere la ratio di questa norma, che potrebbe apparire oggi superata, occorre rifarsi alla situazione economica e sociale esistente al momento dell'approvazione della Costituzione.

L'economia italiana era prevalentemente agraria e, soprattutto nel Mezzogiorno, erano molto diffusi i latifondi, cioè grossi appezzamenti di terreno tutti nelle mani di un unico proprietario presso il quale lavoravano tanti contadini spesso in condizioni disagiate.

Questo spiega l'attenzione del Costituente nei confronti della proprietà terriera ritenuta strategica per l'economia del paese e per l'effettiva fruzione da parte di tutti dei diritti fondamentali dell'individuo.

USO RAZIONALE DEL SUOLO E RAPPORTI SOCIALI EQUI

Due sono gli obiettivi che il legislatore deve perseguire, secondo quanto dispone l'art.44, nel disciplinare la materia delle proprietà terriera:

  • il razionale sfruttamento del suolo;
  • la costruzione di rapporti sociali equi.

Per realizzare questi obiettivi, il legislatore può:

  • imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata;
  • fissare limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie;
  • promuovere ed imporre le opere di bonifica;
  • trasformare il latifondo e ricostruire le unità produttive;
  • aiutare la piccola e media proprietà.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Dicevamo che questa norma potrebbe apparire superata, ma in realtà non è così. Se da una parte è vero che i problemi dell'agricoltura odierna non sono quelli dell'epoca in cui nasceva la Costituzione, è altresì vero che l'agricoltura rappresenta ancora oggi un settore estremamente importante dell'economia del paese.

Attualmente, il principale problema dell'agricoltura non è legato a chi posside la terra, ma a come la proprietà terriera viene sfruttata: per questo la Giurisprudenza ritiene che l'art.44 vada inteso oggi come necessità da parte del legislatore di intervenire per favorire lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, cioè un'agricoltura che sia capace di soddisfare i bisogni della generazione presente senza farlo, però, a discapito delle generazioni future.

ZONE MONTANE

L'ultimo comma dell'art.44 stabilisce che è compito della legge disporre provvedimenti a favore delle zone montane con l'obiettivo di valorizzarle.

 
 
 

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