L'ARTICOLO 4 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
IL PRINCIPIO LAVORISTA
ARTICOLO 4 DELLA COSTITUZIONE
L'art.4 della Costituzione italiana recita:
"La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e
la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società".
PRINCIPIO LAVORISTA
Con l'art.4 della Costituzione si afferma il principio lavorista che già viene enunciato nell'art.1 della Costituzione là dove afferma che "L'Italia è una Repubblica....fondata sul lavoro".
Il primo comma dell'art. 4 della Costituzione riconosce il lavoro come un diritto che spetta a tutti i cittadini ed è volto ad assicurare loro i mezzi per una vita dignitosa, senza i quali il godimento delle libertà civili è solo formale, ma non concreto.
Questo riconoscimento non è solamente una enunciazione formale, dato che sempre lo stesso comma prevede che lo Stato si impegni per promuovere le condizioni affinché tale diritto sia effettivamente accessibile a tutti.
Ricordiamo che anche il primo comma dell'art.35 si occupa del lavoro prevedendo che "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni."
DIRITTO AL LAVORO
Il diritto al lavoro del cittadino significa anche che lo Stato non può impedire l'attività lavorativa o condizionare l'esercizio di una certa professione.
DIRITTO-DOVERE DEL LAVORO
Se il primo comma dell'art.4 della Costituzione considera il lavoro un diritto, il secondo comma lo presenta come un dovere: si tratta di un dovere particolare, ovvero un dovere civico e non un obbligo giuridico che, se non rispettato, comporta l'applicazione di una pena.
Esempio: se una persona ha i mezzi per vivere di rendita e non lavora in quanto non ne ha bisogno, lo Stato non lo punisce per questo.
Un'altra importante osservazione va fatta in merito al tipo di lavoro da svolgere. Il lavoro deve concorrere al progresso della società, progresso che può essere inteso sia in senso materiale che in senso spirituale. Di conseguenza il dovere al lavoro non si riferisce solamente al lavoro remunerato o a quello svolto ad di fuori delle mura domestiche.
Esempio: la donna che decide di fare la casalinga per accudire meglio la propria famiglia svolge comunque un lavoro in senso costituzionale, così come la persona che si dedica completamente ad un'attività di volontariato.
FINE DEL LAVORO
Nella Costituzione il lavoro è considerato un mezzo attraverso il quale l'individuo realizza la propria personalità e adempie il dovere di solidarietà.
Questo significa che lo Stato italiano considera il lavoro come un valore costituzione e non valuta la posizione del cittadino sulla base del titolo, della ricchezza o della classe sociale di appartenenza.
D'altra parte ciò non significa che la Costituzione non dia valore alle persone che non lavorano perché non possono o non sono in grado di svolgere un'attività economica produttiva o non sono idonee a svolgere dei lavori produttivi, come i bambini, gli anziani, coloro che hanno un handicap fisico, ecc..
Il lavoro, dunque, non è un valore costituzionale supremo, bensì la Costituzione dà valore alla persona sia essa abile che inabile al lavoro, produttiva o meno.
La Costituzione riconosce, quindi, l'importanza che il lavoro ha nell'ambito economico, ma al tempo stesso vede nel lavoro lo strumento per promuovere la personalità umana.