MANCANZA DELLA CAUSA

MANCANZA GENETICA E MANCANZA FUNZIONALE

MANCANZA GENETICA E MANCANZA FUNZIONALE

La causa del negozio giuridico può:

  • mancare fin dall'origine. Si parla allora di mancanza genetica della causa o difetto genetico;
  • venire a mancare in un momento successivo. In questo caso il negozio aveva in origine una causa ma essa, per varie ragioni, non è più realizzabile. Si parla, in questo caso, di mancanza funzionale o difetto sopravvenuto.

MANCANZA GENETICA DELLA CAUSA

Nei negozi tipici la causa esiste sempre in quanto essa è prevista dal legislatore. Quindi non si potrà avere una mancanza genetica della causa. Può accadere, però, che la causa manchi nel caso concreto. Esempio: nel contratto di compravendita la causa è data dallo scambio di un bene contro il corrispettivo. Potrebbe però accadere che Tizio compri una casa già sua non sapendo che essa gli appartiene. Dunque, nel caso concreto la causa del negozio manca.

Nei negozi atipici la causa manca. Il negozio, quindi, potrebbe non essere diretto a realizzare degli interessi meritevoli di tutela. A questo proposito l'art.1322 del Codice civile, in materia di contratti, stabilisce che "le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". Nei contratti atipici la mancanza della causa rende nullo il negozio.

La causa del negozio può mancare originariamente anche solo in parte: in questi casi si parla di difetto genetico parziale.Ciò si verifica quando vi è una sproporzione tra gli interessi delle due parti. Conseguenza del difetto genetico parziale è la possibilità di chiedere la rescissione del contratto.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

MANCANZA FUNZIONALE DELLA CAUSA

La mancanza funzionale della causa si verifica quando sopraggiunge una circostanza che impedisce alla causa di funzionare.

Esempio: Tizio e Caio stipulano un contratto di vendita relativo ad un certo bene. Prima che Tizio abbia consegnato il bene a Caio sopraggiunge una nuova norma che impedisce il commercio di quel tipo di bene.

In questi casi il contratto non è nullo, ma è possibile avere la sua risoluzione, cioè il suo scioglimento.

 
 
 

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