LA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO

L'ART.16 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 16 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L'art.16 della Costituzione italiana recita:

"Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge."

LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO

L'ultimo degli articoli della Costituzione che disciplina i diritti della sfera privata è l'art.16.

Esso riconosce, a tutti i cittadini italiani, la libertà di circolazione e di soggiorno, in qualsiasi zona del territorio nazionale.

Seppure la norma parla di cittadini italiani, la libertà di circolazione e di soggiorno riguarda tutti i cittadini degli Stati aderenti all'Ue che possono attraversare i confini degli Stati membri senza essere sottoposti ad alcun controllo.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

LIBERTA' DI ESPATRIO E DI EMIGRAZIONE

Alla libertà di circolazione dei cittadini si affianca anche la loro libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo la necessità di rispettare gli obblighi previsti dalla legge, come quello di munirsi di validi documenti di riconoscimento

LIMITAZIONI ALLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO

Delle limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno possono essere stabilite solamente dalla legge e soltanto in via generale (che non riguardano cioè il singolo individuo) per motivi:

  • di salute;
  • di sicurezza.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad una riserva di legge:

  • assoluta in quanto solo la legge può prevedere una limitazione di tali libertà;
  • e rinforzata per contenuti poiché la legge che limita tali libertà deve comunque rispettare quanto previsto dalla Costituzione e quindi può intervenire con delle restrizioni della libertà di circolazione e di soggiorno solo nelle materie (cioè nei contenuti) indicate dall'art.16, come ad esempio prevedendo dei cordoni sanitari con lo scopo di evitare il diffondersi di epidemie.

Inoltre la norma vieta espressamente che possano essere adottate delle limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno per ragioni politiche.

Essa trova la sua motivazione nel contesto storico in cui la Costituzione italiana è sorta e il suo scopo era quello di evitare che si potessero ripristinare sanzioni come il confino con il quale durante il fascismo si allontanavano dalla propria residenza i dissidenti del regime.

In passato, le disposizioni finali della Costituzione (art. XVIII) vietavano agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. Tale divieto è stato abrogato nel 2002.

I provvedimenti che limitano l'uso delle strade per ragioni di sicurezza o per tutelare altri interessi pubblici, come la salvaguardia di ambienti naturali o di centri storici, non costituiscono una limitazione della libertà di circolazione dell'individuo.

 
 
 

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